Art. 11      Parcheggi pubblici e di pertinenza

1.       I parcheggi pubblici di pertinenza si articolano in: parcheggio pubblico di cessione; parcheggio pubblico topograficamente previsto; parcheggio privato di pertinenza.

2.       L'organizzazione delle aree a parcheggio dovrà essere tale da garantire uno standard:

-          di un posto macchina ogni 25 mq di parcheggio, nelle aree di parcheggio organizzate con viabilità di servizio e con percorsi interni;

-          di un posto macchina ogni 18 mq di parcheggio, nei parcheggi organizzati a lato strada.

3.       Nella città storica la pavimentazione delle aree a parcheggio dovrà rispettare i caratteri della tradizione locale. Nelle aree residenziali le aree a parcheggio andranno preferibilmente realizzate con materiali drenanti, mentre nelle aree produttive le aree a parcheggio dovranno rispondere prioritariamente alle esigenze funzionali (mezzi pesanti, …).

4.       E' prevista una dotazione arborea minima di pertinenza del parcheggio pari a un albero ogni 6 posti macchina. Nei parcheggi con superficie superiore a 200 mq è prevista una dotazione minima di verde e/o pavimentazione permeabile di pertinenza del parcheggio pari a 1 mq/15 mq di parcheggio, da computare nella dotazione di aree a parcheggio e nella dimensione media di cui al precedente comma 2. Il verde di arredo delle aree a parcheggio non potrà essere computato ai fini dello standard di verde pubblico. Tale dotazione è derogata qualora il parcheggio sia afferente ad intervento nel Centro Storico, nei Tessuti di vecchio impianto di valore ambientale o in relazione a superfici fondiarie che, già edificate, impediscano il reperimento di tale dotazione per oggettive difficoltà  tecniche.

5.       Nei casi di edificazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con contestuale mutamento d’uso di edifici a destinazione finale residenziale, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore ad un metro quadro di superficie netta di calpestio ogni dieci metri cubi di volume dell’edificio.

6.       Nel caso di destinazioni diverse dalla residenza, la percentuale di 1 mq ogni 10 mc. di volume, di cui alla norma sopra citata, si applica considerando il volume teorico derivante dalle singole superfici utili lorde moltiplicate per l’altezza convenzionale di m. 3,00.

Ai fini della determinazione della Superficie Utile Lorda di cui all’articolo 18 comma 2  lettera e) del Regolamento Edilizio, tali aree sono assimilate a quelle  residenziali o comunque pertinenziali.

7.       Nell’area di centro storico e nelle aree dei tessuti di vecchio impianto di valore storico ambientale, il competente Dipartimento in considerazione di oggettive impossibilità tecniche di reperimento della suddetta quantità di aree, sentita la Commissione Igienico Edilizia, può consentire la deroga dall’obbligo di reperimento delle superfici a parcheggio privato, in caso di:

-          ampliamento determinato da sopraelevazioni pari o inferiori a 40 cm.;

-          ristrutturazione con contestuale mutamento d’uso ad esclusione degli interventi comportanti aumento di unità immobiliari per i quali dovranno essere reperiti gli “standards di usi pertinenziali” prescritti dall’Art. 103 comma 3.

8.       Il mutamento d’uso, con o senza opere, di superfici destinate a parcheggio privato, sarà consentita solo in presenza di altre analoghe quantità di aree ugualmente fruibili non già utilizzate a tale scopo.

9.       Le autorimesse realizzate ai sensi dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989 n.122, sono considerate tali qualora realizzate nel raggio circostante metri 100 dal fabbricato principale e sono soggette a vincolo di pertinenzialità con atto registrato e trascritto.

10.   Per i parcheggi pubblici afferenti il commercio al dettaglio si applica la specifica normativa prevista dall’articolo 102 delle presenti norme.