1.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di
autorizzare, o prescrivere, che in sostituzione della cessione totale o
parziale delle aree di urbanizzazione primaria e/o secondaria, limitatamente a
quelle previste dal PRG quale richiamo all’articolo 103 e con esclusione quindi
di quelle individuate cartograficamente, il soggetto attuatore possa cedere
l’area corrispondente in area non adiacente a quella indicata dal PRG, purché
opportunamente parametrata al valore di monetizzazione, ovvero corrisponda
al Comune l'equivalente somma monetaria, in rapporto alla estensione delle aree
da cedere e ai valori monetari determinati con delibera di Giunta Comunale, da
stabilirsi con riferimento al valore venale delle aree edificabili rilevabile
nell’ambito dell’intervento.
2.
La monetizzazione delle aree di cessione richiede
apposito atto amministrativo e le risorse finanziarie ricavate sono da
destinarsi all'attuazione di aree a parcheggio pubblico o, in subordine, di
spazi e attrezzature di interesse collettivo previsti dal presente PRG al netto
di quelle inserite in comparti attuativi o oggetto di manovre perequative.
3.
La facoltà di monetizzare è applicabile nel rispetto
dei limiti e delle disposizioni di cui ai commi successivi, e deve essere
adeguatamente motivata.
4.
Nelle aree della “Città Storica”:
· La
monetizzazione è ammessa negli interventi diretti;
· La
monetizzazione non è ammessa negli interventi soggetti a SUE, fatto salvo
quanto previsto dal seguente comma 6.
5.
Negli ambiti dei “grandi complessi industriali”
la monetizzazione è ammissibile a condizione che per quanto attiene le aree a
parcheggio sia garantita una superficie pari al 5% della Superficie Fondiaria
Asservita destinata a posti auto esterni alle recinzioni, che l’ingresso sia
organizzato in modo tale da impedire ai mezzi in attesa di entrare di poter
intralciare il traffico sulla pubblica via, che sia dimostrata la presenza o la
realizzazione di altre attrezzature in zona, nella misura minima fissata
dall’articolo 21 L.R.56/77 che non siano già a supporto degli insediamenti
esistenti o previsti.
6.
La monetizzazione è ammissibile in tutti i casi di
intervento diretto o subordinati a strumento urbanistico esecutivo ,
limitatamente alle cessioni richiamate all’articolo 103, nei casi in cui le
aree di cessione non rispondono ai requisiti minimi di funzionalità o non
presentino caratteristiche di necessità urbanistica in funzione del contesto; è
inoltre sempre ammissibile qualora la superficie da destinare a parcheggio di
cessione sia inferiore a 30 mq. Ai fini della presente opportunità non è
ammesso scorporare l'intervento in più richieste di intervento per rientrare
nei limiti dimensionali di ammissibilità di monetizzare, avendo a riferimento
un arco temporale di cinque anni.
7.
Per il commercio al dettaglio si applica la specifica
normativa prevista dall’articolo 102 delle presenti norme.