1.
L'attuazione del P.R.G. può avvenire, in ossequio alla normativa
sovraordinata, sulla base di programmi pluriennali di attuazione, di cui agli
articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
2.
Il P.P.A. potrà senza che ciò costituisca variante al
P.R.G.:
a)
individuare nuovi comparti a strumento urbanistico
esecutivo, anche dove il P.R.G. prevede l'intervento diretto;
b)
definire, nelle aree previste a S.U.E., i modi di
attuazione tra quelli previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i., quando non
specificati in sede di P.R.G..
3.
Qualora il P.P.A. si avvalga delle opportunità di cui
al comma precedente, sarà necessario ricomporre lo strumento urbanistico
generale, nel rispetto del principio di trasparenza degli atti pubblici. La
ricomposizione dovrà essere predisposta in occasione della prima variante
urbanistica successiva all’approvazione del P.P.A., e comunque non oltre sei
mesi (6) dall’entrata in vigore del P.P.A. anche mediante Determinazione
Dirigenziale.