1.
Il Piano Regolatore Generale definisce le parti di
territorio e le linee di intervento in cui il progetto di Piano si attua con intervento
diretto, quelle in cui l’intervento diretto è subordinato alla stipula di
un’apposita convenzione ai sensi dell’articolo 49 comma 5 della Legge
Regionale 5 dicembre 1977 N. 56 e s.m.i., e le parti in cui l’attività edilizia
è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici
esecutivi. È comunque facoltà del Comune subordinare il rilascio del
permesso di costruire alla preliminare formazione di uno strumento urbanistico
esecutivo in ogni zona del territorio comunale e per opere edilizie di
qualsiasi natura.
2.
Gli strumenti urbanistici esecutivi sono quelli
indicati all'art. 32 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
3.
All’interno dei comparti di attuazione le eventuali
prescrizioni relative all’assetto urbano riportate negli elaborati cartografici
di P.R.G., riguardanti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, hanno
valore di massima fino all’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo,
fatte salve quelle con cui l’Amministrazione Comunale intende salvaguardare l’integrità
del sistema ambientale, la qualità del disegno e del paesaggio urbano, la
continuità dei sistemi infrastrutturali, fermo restando che le aree per servizi
pubblici o di interesse collettivo non possono risultare in nessun caso di
misura inferiore a quanto previsto dalle relative Norme di Zona e dalle
indicazioni grafiche di P.R.G..