Art. 14      Modi di attuazione del P.R.G.

1.       Il Piano Regolatore Generale definisce le parti di territorio e le linee di intervento in cui il progetto di Piano si attua con intervento diretto, quelle in cui l’intervento diretto è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione ai sensi dell’articolo 49 comma 5 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 N. 56 e s.m.i., e le parti in cui l’attività edilizia è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. È comunque facoltà del Comune subordinare il rilascio del permesso di costruire alla preliminare formazione di uno strumento urbanistico esecutivo in ogni zona del territorio comunale e per opere edilizie di qualsiasi natura.

2.       Gli strumenti urbanistici esecutivi sono quelli indicati all'art. 32 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

3.       All’interno dei comparti di attuazione le eventuali prescrizioni relative all’assetto urbano riportate negli elaborati cartografici di P.R.G., riguardanti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, hanno valore di massima fino all’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo, fatte salve quelle con cui l’Amministrazione Comunale intende salvaguardare l’integrità del sistema ambientale, la qualità del disegno e del paesaggio urbano, la continuità dei sistemi infrastrutturali, fermo restando che le aree per servizi pubblici o di interesse collettivo non possono risultare in nessun caso di misura inferiore a quanto previsto dalle relative Norme di Zona e dalle indicazioni grafiche di P.R.G..