1.
Il P.R.G. individua le parti del territorio comunale
come zone di recupero, ai fini e per gli effetti della L. 457/78, art. 27.
2.
Tali zone sono:
a)
le aree del centro storico;
b)
le aree dei tessuti di vecchio impianto di valore
ambientale;
c)
le aree dei tessuti di vecchio impianto a prevalente
ristrutturazione urbanistica;
d)
le aree a capacità insediativa esaurita sottoposte a
vincoli conservativi.
3.
l’Amministrazione Comunale può ammettere la
presentazione di Piani di Recupero di iniziativa privata che interessano aree
residenziali a capacità insediativa esaurita e limitrofe aree a verde privato
appartenenti alla medesima proprietà, finalizzati ad una ricomposizione
morfologica e planimetrica dell’edificato, nel rispetto degli elementi di
interesse storico, architettonico e tipologico e degli allineamenti degli
indici fondiari previsti e delle altezza prevalenti.
Qualora i volumi esistenti nelle aree residenziali C.I.E ricadano nella
fascia di rispetto alla ferrovia o elettrodotto, il Piano di Recupero dovrà
perseguire un miglioramento delle condizioni ambientali dell’insediamento che
comunque preveda l’edificazione al di fuori delle fasce di rispetto. In questo
caso il Piano di Recupero, in deroga dall’indice di utilizzazione fondiaria,
può prevedere un ampliamento massimo del 50% della volumetria esistente, fino a
un massimo di 200 metri cubi e fino a un massimo di n.1 alloggio in più
rispetto al numero esistente alla data di adozione del presente PRG.