Art. 17      Definizione dei tipi di intervento

1.       Con riferimento specifico alle singole aree, la presente norma individua i seguenti tipi di intervento:

-          manutenzione ordinaria;

-          manutenzione straordinaria;

-          restauro e risanamento conservativo;

-          ristrutturazione edilizia;

-          demolizione e ricostruzione;

-          ampliamento;

-          nuova edificazione;

-          cambio di destinazione d’uso;

-          ristrutturazione urbanistica;

2.       Gli interventi sugli immobili vincolati, secondo quanto disposto dall'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., dovranno essere limitati al restauro e risanamento conservativo.

3.       Gli immobili per i quali siano previsti topograficamente interventi conservativi devono attenersi alle prescrizioni contenute nel presente titolo, a prescindere dalla zona urbanistica nella quale ricadono.

4.       Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, l'Amministrazione Comunale potrà imporre la formazione di porticati e percorsi pedonali di uso pubblico.

5.       I tipi di intervento sono dettagliatamente descritti nelle singole zone in maniera esaustiva e con riferimento alle codifiche riportate nel presente articolo; sono pertanto esplicitamente esclusi gli interventi non descritti.