1.
Con riferimento specifico alle singole aree, la
presente norma individua i seguenti tipi di intervento:
-
manutenzione ordinaria;
-
manutenzione straordinaria;
-
restauro e risanamento conservativo;
-
ristrutturazione edilizia;
-
demolizione e ricostruzione;
-
ampliamento;
-
nuova edificazione;
-
cambio di destinazione d’uso;
-
ristrutturazione urbanistica;
2.
Gli interventi sugli immobili vincolati, secondo quanto
disposto dall'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., dovranno essere limitati al
restauro e risanamento conservativo.
3.
Gli immobili per i quali siano previsti
topograficamente interventi conservativi devono attenersi alle prescrizioni
contenute nel presente titolo, a prescindere dalla zona urbanistica nella quale
ricadono.
4.
Negli interventi di nuova edificazione,
ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e
ricostruzione, l'Amministrazione Comunale potrà imporre la formazione di
porticati e percorsi pedonali di uso pubblico.
5.
I tipi di intervento sono dettagliatamente descritti
nelle singole zone in maniera esaustiva e con riferimento alle codifiche
riportate nel presente articolo; sono pertanto esplicitamente esclusi gli
interventi non descritti.