Art. 18      Manutenzione ordinaria

1.       Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alle strutture ed all'organismo edilizio.

2.       Il tipo di intervento prevede:

-          riparazione, pulitura e tinteggiatura degli infissi esterni; è pure ammessa la sostituzione dei serramenti purché siano costruiti con la medesima foggia e con gli stessi materiali ovvero ripristinando i caratteri originari più significativi tra quelli storicamente consolidati;

-          riparazione e tinteggiatura degli intonaci e degli altri elementi esterni dei fabbricati;

-          riparazione dei tetti, senza la sostituzione della qualità del materiale di copertura, ma compresa la sostituzione della piccola orditura; riparazione e sostituzione di gronde e pluviali;

-          riparazione di pavimentazioni, gradinate e altre sistemazioni esterne.