1.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino la
realizzazione di nuovi locali, né modifiche alle strutture ed all'organismo
edilizio.
2.
Il tipo di intervento prevede:
-
riparazione, pulitura e tinteggiatura degli infissi
esterni; è pure ammessa la sostituzione dei serramenti purché siano costruiti
con la medesima foggia e con gli stessi materiali ovvero ripristinando i
caratteri originari più significativi tra quelli storicamente consolidati;
-
riparazione e tinteggiatura degli intonaci e degli
altri elementi esterni dei fabbricati;
-
riparazione dei tetti, senza la sostituzione della
qualità del materiale di copertura, ma compresa la sostituzione della piccola
orditura; riparazione e sostituzione di gronde e pluviali;
-
riparazione di pavimentazioni, gradinate e altre
sistemazioni esterne.