1.
Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e
gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
2.
Il tipo di intervento prevede:
a)
il rifacimento totale di intonaci, di tetti, delle
pavimentazioni, gradinate e sistemazioni esterne;
b)
il consolidamento e la sostituzione di elementi
strutturali degradati, sia orizzontali che verticali, nella misura massima del
30%.
c)
le modifiche interne alla distribuzione, collocazione
di nuovi impianti tecnologici ed igienici con esclusione dell’aumento delle
unità immobiliari;
d)
modifiche alle aperture sull'esterno, alle parti
aggettanti ed agli altri elementi di facciata degli edifici non compresi tra
quelli individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i..
3.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione
produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale è ammessa
l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti
e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla riduzione dei
carichi inquinanti, sulle condizioni igieniche e sulla sicurezza degli edifici
e delle lavorazioni, purché non comportino aumento della superficie utile lorda
né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono
essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento
della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.
4.
Nel presente tipo di intervento sono pure previste le
opere concernenti lavori di scavo e riempimento, per la posa di cavi e condotte
di vario genere, compresa la collocazione di serbatoi per combustibile.