Art. 19      Manutenzione straordinaria

1.       Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.

2.       Il tipo di intervento prevede:

a)      il rifacimento totale di intonaci, di tetti, delle pavimentazioni, gradinate e sistemazioni esterne;

b)      il consolidamento e la sostituzione di elementi strutturali degradati, sia orizzontali che verticali, nella misura massima del 30%.

c)      le modifiche interne alla distribuzione, collocazione di nuovi impianti tecnologici ed igienici con esclusione dell’aumento delle unità immobiliari;

d)      modifiche alle aperture sull'esterno, alle parti aggettanti ed agli altri elementi di facciata degli edifici non compresi tra quelli individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i..

3.       Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla riduzione dei carichi inquinanti, sulle condizioni igieniche e sulla sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento della superficie utile lorda né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.

4.       Nel presente tipo di intervento sono pure previste le opere concernenti lavori di scavo e riempimento, per la posa di cavi e condotte di vario genere, compresa la collocazione di serbatoi per combustibile.