1.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo
riguardano unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere
la rilevanza tipologica e strutturale dell'edificio e permette il suo completo
recupero.
2.
Tali interventi sono rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o
totalmente nuove con essi compatibili.
3.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio.
4.
Il tipo di intervento prevede:
a)
la valorizzazione degli aspetti architettonici per
quanto concerne il ripristino dei lavori originali, mediante il restauro e il
ripristino dei fronti: su questi sono consentite parziali modifiche purché non
venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di
particolare valore stilistico;
b)
il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel
caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
c)
possibilità di traslare strutture orizzontali per
adeguamento delle altezze interne degli ambienti o di sostituirle, quando non
più recuperabili, nella misura massima del 30%, sempre che non sia impedito da
vincoli e norme di qualsiasi genere; tale possibilità è limitata alle parti
degradate con esclusione di quelle di particolare pregio;
d)
il consolidamento di murature portanti, interne ed
esterne, la loro sostituzione, nella misura massima del 30%, senza che venga
modificata la posizione originaria; tali operazioni possono riguardare solo le
parti degradate;
e)
gli interventi di restauro e risanamento conservativo
devono avvenire mediante l'eliminazione delle superfetazioni definite come
parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del
medesimo;
f)
nel caso di interventi su fabbricati rurali ed annessi
colonici, questi, devono avvenire nel rispetto degli elementi strutturali e
tipologici dell'ambiente rurale.
5.
Tutti gli interventi dovranno avvenire senza modifiche
agli allineamenti e alle altezze preesistenti con l'eliminazione degli elementi
deturpanti.
6.
Gli edifici individuati cartograficamente sono
sottoposti ad interventi di risanamento conservativo.
7.
Qualora lo stato di conservazione degli stessi non ne consentisse
il recupero, potranno essere ammessi altri tipi di intervento, previa adeguata
perizia statica e documentazione idonea. Tali modifiche dovranno rispettare le
procedure di cui all'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i..