Art. 22      Ristrutturazione edilizia

1.       Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

2.       L'intervento consente quindi l'esecuzione di tutte le operazioni che risultano necessarie per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, al di sotto del limite per cui si giungerebbe invece alla demolizione e ricostruzione.

3.       Esso quindi rappresenta l'intervento più pesante ammissibile su edifici esistenti, da utilizzare per il recupero di fabbricati per i quali non è permessa o non è conveniente, dal lato economico, la sostituzione.

4.       E' comunque ammessa la sopraelevazione per adeguare le altezze libere dei vari piani ai minimi regolamentari, quando non sia specificatamente vietato.

5.       La ristrutturazione edilizia si articola nelle seguenti tipologie:

a)      Ristrutturazione edilizia topograficamente definita nella cartografia di PRG, quando siamo in presenza di edifici di interesse tipologico per i quali la ristrutturazione edilizia dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri originari e dovrà tendere ad eliminare le parti incongrue.

b)      Ristrutturazione edilizia in assenza di vincoli tipologici, ma rivolta ad ammodernare i fabbricati esistenti, senza demolizione e ricostruzione del volume.

Gli interventi che tendono alla demolizione e ricostruzione, anche se fedele ricostruzione, rientrano nella categoria di cui al successivo articolo.

6.       Negli interventi di ristrutturazione con ampliamento, ammessi dalle presenti NTA, gli adempimenti richiesti (verifiche, cessioni, …) verranno riferiti alla somma delle superfici da ristrutturare e di quelle in ampliamento.