1.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
2.
L'intervento consente quindi l'esecuzione di tutte le
operazioni che risultano necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
progettuali, al di sotto del limite per cui si giungerebbe invece alla
demolizione e ricostruzione.
3.
Esso quindi rappresenta l'intervento più pesante
ammissibile su edifici esistenti, da utilizzare per il recupero di fabbricati
per i quali non è permessa o non è conveniente, dal lato economico, la
sostituzione.
4.
E' comunque ammessa la sopraelevazione per adeguare le
altezze libere dei vari piani ai minimi regolamentari, quando non sia
specificatamente vietato.
5.
La ristrutturazione edilizia si articola nelle seguenti
tipologie:
a)
Ristrutturazione edilizia topograficamente definita
nella cartografia di PRG, quando siamo in presenza di edifici di interesse
tipologico per i quali la ristrutturazione edilizia dovrà avvenire nel rispetto
dei caratteri originari e dovrà tendere ad eliminare le parti incongrue.
b)
Ristrutturazione edilizia in assenza di vincoli
tipologici, ma rivolta ad ammodernare i fabbricati esistenti, senza demolizione
e ricostruzione del volume.
Gli interventi che tendono alla demolizione e ricostruzione, anche se
fedele ricostruzione, rientrano nella categoria di cui al successivo articolo.
6.
Negli interventi di ristrutturazione con ampliamento,
ammessi dalle presenti NTA, gli adempimenti richiesti (verifiche, cessioni, …)
verranno riferiti alla somma delle superfici da ristrutturare e di quelle in
ampliamento.