Art. 23      Demolizione e ricostruzione

1.       Sono gli interventi che comportano la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio sia nel caso di rifacimento fedele dei volumi preesistenti quanto nel caso di volumi differenti.

2.       L’intervento viene considerato di demolizione e ricostruzione, anche quando sia previsto il mantenimento di strutture verticali ed orizzontali nella percentuale, valutata a superficie, non maggiore al 20 %.

3.       Negli interventi di demolizione e ricostruzione, saranno dovute le cessioni di aree per l’intera quota nel rispetto degli standard dettati dalle presenti NTA, equiparando l’intervento a quelli di nuova edificazione. Non saranno da cedere le quote di aree a standard a suo tempo già cedute per interventi connessi all’edificio oggetto di demolizione e ricostruzione, a condizione tali aree rispondano agli odierni criteri di funzionalità e che il soggetto attuatore presenti adeguata documentazione dell’avvenuta cessione.

4.       In caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere attuate le previsioni di arretramento previste dal P.R.G. o prescritte in sede di rilascio del permesso di costruire.