1.
Sono gli interventi che comportano la demolizione e la
successiva ricostruzione dell’edificio sia nel caso di rifacimento fedele dei
volumi preesistenti quanto nel caso di volumi differenti.
2.
L’intervento viene considerato di demolizione e
ricostruzione, anche quando sia previsto il mantenimento di strutture verticali
ed orizzontali nella percentuale, valutata a superficie, non maggiore al 20 %.
3.
Negli interventi di demolizione e ricostruzione,
saranno dovute le cessioni di aree per l’intera quota nel rispetto degli
standard dettati dalle presenti NTA, equiparando l’intervento a quelli di nuova
edificazione. Non saranno da cedere le quote di aree a standard a suo tempo già
cedute per interventi connessi all’edificio oggetto di demolizione e
ricostruzione, a condizione tali aree rispondano agli odierni criteri di
funzionalità e che il soggetto attuatore presenti adeguata documentazione
dell’avvenuta cessione.
4.
In caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere
attuate le previsioni di arretramento previste dal P.R.G. o prescritte in sede
di rilascio del permesso di costruire.