Art. 30      tessuti di vecchio impianto di valore ambientale

1.       L’ambito comprende i tessuti di impianto storico esterni al centro storico nei quali prevalgono le esigenze conservative. Esso è assoggettato ai disposti di cui all’articolo 24 comma 1 punto 1) della L.R. 56/77. Negli interventi edilizi ed urbanistici previsti andranno reperiti gli standards di usi pubblici e di usi pertinenziali nel rispetto dell’articolo 103.

2.       Gli usi e le trasformazioni saranno definiti in sede di piano particolareggiato o piano di recupero di iniziativa pubblica o privata  esteso all’intero ambito o sub ambiti funzionali con specifica delibera di Consiglio Comunale. Gli ambiti funzionali dovranno di norma essere estesi ad interi isolati o presentare le seguenti caratteristiche:

-          comprendere tutte le unità immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica;

-          essere estesi a tutto l'insieme  edilizio caratterizzato da un unico momento costruttivo o comunque con evidente continuità tipologica;

-          comprendere tutti i corpi di  fabbrica costituenti in  origine un  ambito funzionale definito ed unitario (residenza, volumi tecnici ammessi, magazzini, etc.).

1.       Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà operare prevalentemente con gli interventi conservativi di cui all'art. 24, L.R. 56/77 e s.m.i., la eventuale sostituzione di quelle parti che, per l'avanzato stato di degrado, non possono essere recuperate, deve avvenire attraverso uno studio dettagliato del nuovo volume e del suo inserimento nel tessuto esistente. Lo S.U.E. potrà prevedere il riutilizzo delle parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse su almeno tre lati con esclusione del portico antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”) che dovrà essere sempre lasciato completamente libero con esclusione dei volumi specialistici, quali stalle moderne, portici moderni, bassi fabbricati, ecc…, che dovranno essere demoliti. Lo S.U.E. dovrà prevedere la demolizione delle superfetazioni e del tessuto incongruo, ovvero per quest'ultimo potrà proporre diverse soluzioni plani volumetriche a parità di cubatura.

2.       Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà individuare le destinazioni d’uso previste o ammesse sulle singole unità minime di intervento privilegiando quelle compatibili con i caratteri dei singoli manufatti e del contesto, privilegiando le funzioni residenziali, pubbliche e terziarie.

3.       Nelle more di attuazione dello S.U.E. sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivo di mutamento di destinazione d’uso, manutenzione ordinaria e straordinaria; non è ammesso nessun intervento per le superfetazioni ed i volumi precari al di fuori della demolizione senza ricostruzione.

Per i mutamenti di destinazione d’uso gli usi ammissibili , con riferimento alle definizioni descritte all’art. 103, sono i seguenti:

• R1 - Residenza e accessori alla residenza

• P1 - Artigianato di servizio di piccole dimensioni

• C1 - Vendita al dettaglio

• D1 - Intermediazione monetaria e finanziaria

• D2 - Attività professionali e imprenditoriali

• S1 - Pubblica amministrazione

• S2 - Istruzione

• S3 - Sanità e altri servizi sociali

• S4 - Organizzazioni associative

• S5 - Organizzazione del culto religioso

• S6 - Attività ricreative e culturali

• S7 - Attività sportive

• S8 - Difesa e protezione civile

• S9 - Servizi tecnici e tecnologici

• T1 - Alberghi

• T2 - Ostelli e forme di ricettività per il turismo itinerante

• T5 - Esercizio pubblico

4.       La realizzazione di vani ascensori con caratteristiche volte al superamento delle barriere architettoniche è comunque ammessa, anche quando venga superato il volume ed il rapporto di copertura, limitatamente agli edifici con superficie utile lorda prevalentemente residenziale per cui non sia funzionalmente giustificabile la realizzazione di tale impianto all’interno degli edifici stessi. Tale inserimento dovrà essere dettagliatamente giustificato sotto il profilo tecnico, funzionale ed estetico.