1.
L’ambito comprende i tessuti di impianto storico
esterni al centro storico nei quali prevalgono le esigenze conservative. Esso è
assoggettato ai disposti di cui all’articolo 24 comma 1 punto 1) della L.R.
56/77. Negli interventi edilizi ed urbanistici previsti andranno reperiti gli
standards di usi pubblici e di usi pertinenziali nel rispetto dell’articolo
103.
2.
Gli usi e le trasformazioni saranno definiti in sede di
piano particolareggiato o piano di recupero di iniziativa pubblica o privata esteso all’intero ambito o sub ambiti
funzionali con specifica delibera di Consiglio Comunale. Gli ambiti funzionali
dovranno di norma essere estesi ad interi isolati o presentare le seguenti
caratteristiche:
-
comprendere tutte le unità immobiliari costituenti un
unico corpo di fabbrica;
-
essere estesi a tutto l'insieme edilizio caratterizzato da un unico momento
costruttivo o comunque con evidente continuità tipologica;
-
comprendere tutti i corpi di fabbrica costituenti in
origine un ambito funzionale
definito ed unitario (residenza, volumi tecnici ammessi, magazzini, etc.).
1.
Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà operare prevalentemente
con gli interventi conservativi di cui all'art. 24, L.R. 56/77 e s.m.i., la
eventuale sostituzione di quelle parti che, per l'avanzato stato di degrado,
non possono essere recuperate, deve avvenire attraverso uno studio dettagliato
del nuovo volume e del suo inserimento nel tessuto esistente. Lo S.U.E. potrà
prevedere il riutilizzo delle parti rustiche tradizionali esistenti, purché
originariamente coperte e chiuse su almeno tre lati con esclusione del portico
antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”) che dovrà essere sempre
lasciato completamente libero con esclusione dei volumi specialistici, quali
stalle moderne, portici moderni, bassi fabbricati, ecc…, che dovranno essere
demoliti. Lo S.U.E. dovrà prevedere la demolizione delle superfetazioni e del
tessuto incongruo, ovvero per quest'ultimo potrà proporre diverse soluzioni
plani volumetriche a parità di cubatura.
2.
Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà individuare le
destinazioni d’uso previste o ammesse sulle singole unità minime di intervento
privilegiando quelle compatibili con i caratteri dei singoli manufatti e del
contesto, privilegiando le funzioni residenziali, pubbliche e terziarie.
3.
Nelle more di attuazione dello S.U.E. sono ammessi
interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivo di mutamento di
destinazione d’uso, manutenzione ordinaria e straordinaria; non è ammesso
nessun intervento per le superfetazioni ed i volumi precari al di fuori della
demolizione senza ricostruzione.
Per i mutamenti di destinazione d’uso gli usi
ammissibili , con riferimento alle definizioni descritte all’art. 103, sono i
seguenti:
• R1 - Residenza e accessori alla residenza
• P1 - Artigianato di servizio di piccole dimensioni
• C1 - Vendita al dettaglio
• D1 - Intermediazione monetaria e finanziaria
• D2 - Attività professionali e imprenditoriali
• S1 - Pubblica amministrazione
• S2 - Istruzione
• S3 - Sanità e altri servizi sociali
• S4 - Organizzazioni associative
• S5 - Organizzazione del culto religioso
• S6 - Attività ricreative e culturali
• S7 - Attività sportive
• S8 - Difesa e protezione civile
• S9 - Servizi tecnici e tecnologici
• T1 - Alberghi
• T2 - Ostelli e forme di ricettività per il turismo
itinerante
• T5 - Esercizio pubblico
4.
La realizzazione di vani ascensori con caratteristiche
volte al superamento delle barriere architettoniche è comunque ammessa, anche
quando venga superato il volume ed il rapporto di copertura, limitatamente agli
edifici con superficie utile lorda prevalentemente residenziale per cui non sia
funzionalmente giustificabile la realizzazione di tale impianto all’interno
degli edifici stessi. Tale inserimento dovrà essere dettagliatamente
giustificato sotto il profilo tecnico, funzionale ed estetico.