1.
Il PRG riconosce gli edifici ed i manufatti di impianto
storico e di interesse architettonico, tipologico o ambientale, con particolare
riguardo a quelli esterni alla città storica, e li assume come beni culturali
da tutelare, recuperare e valorizzare.
2.
I beni culturali sono rappresentati nella cartografia
di PRG in relazione al loro grado di tutela che corrisponde ai tipi di
intervento del risanamento conservativo e del restauro scientifico di cui
all’art. 20 e 21, e della ristrutturazione edilizia di cui alla lettera a)
comma 5, art. 22 delle presenti NTA.
3.
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste
dalla disciplina delle zone urbanistiche nelle quali ricadono i beni culturali;
gli interventi per la conservazione e trasformazione dovranno rispettare le
disposizioni dettate per ogni grado di tutela, nel rispetto dei caratteri
originari dell’edificio.