Art. 32      Parchi e giardini

1.       Le aree a parco privato sono destinate alle funzioni residenziali e al mantenimento e miglioramento della dotazione di verde ornamentale privato.

2.       Gli edifici esistenti possono subire interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ed ampliamento, senza modifica del rapporto di copertura.

3.       Sono ammesse variazioni di destinazione d'uso a residenza e ad attività con essa compatibili, nonché la creazione di nuovi volumi, purché siano contenuti nella sagoma dell'edificio medesimo, e la copertura di superfici accessorie esistenti (scale esterne, terrazze, ecc.) al 20 luglio 1998[1].

4.       Per le aree di cessione, si fa riferimento alle norme per la capacità insediativa esaurita.

5.       I parcheggi privati dovranno essere reperiti nella misura prevista dall’art. 11 delle presenti Norme.

6.       Nelle aree di pertinenza possono essere costruiti garages nella misura di 25 mq. per unità abitativa al lordo dell'esistente, purché le aperture siano sistemate con infissi in legno, venga comunque garantito l'inserimento ambientale dei nuovi manufatti, vengano realizzati in soluzione completamente interrata.

7.       Per gli edifici, non compresi in aree soggette a vincolo paesistico ambientale, possono essere concesse autorimesse fuori terra secondo le prescrizioni di cui alla lettera e) comma 7 art. 38, per una superficie massima di 25 mq..

 



[1]        data di adozione della variante urbanistica n° 9 (Variante strutturale n. 1)