1.
Le aree a parco privato sono destinate alle funzioni
residenziali e al mantenimento e miglioramento della dotazione di verde
ornamentale privato.
2.
Gli edifici esistenti possono subire interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ed ampliamento, senza modifica del
rapporto di copertura.
3.
Sono ammesse variazioni di destinazione d'uso a
residenza e ad attività con essa compatibili, nonché la creazione di nuovi
volumi, purché siano contenuti nella sagoma dell'edificio medesimo, e la
copertura di superfici accessorie esistenti (scale esterne, terrazze, ecc.) al
20 luglio 1998[1].
4.
Per le aree di cessione, si fa riferimento alle norme
per la capacità insediativa esaurita.
5.
I parcheggi privati dovranno essere reperiti nella
misura prevista dall’art. 11 delle presenti Norme.
6.
Nelle aree di pertinenza possono essere costruiti
garages nella misura di 25 mq. per unità abitativa al lordo dell'esistente,
purché le aperture siano sistemate con infissi in legno, venga comunque
garantito l'inserimento ambientale dei nuovi manufatti, vengano realizzati in
soluzione completamente interrata.
7.
Per gli edifici, non compresi in aree soggette a
vincolo paesistico ambientale, possono essere concesse autorimesse fuori terra
secondo le prescrizioni di cui alla lettera e) comma 7 art. 38, per una
superficie massima di 25 mq..