1.
Sono le parti del territorio destinate ad assicurare
agli insediamenti l'erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale o
tecnologico (S9) e di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da
locale a sovracomunale.
2.
In caso di intervento diretto individuabile quale
ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione, nuova
edificazione, si applicano i seguenti indici e parametri massimi:
UF |
Indice
Utilizzazione Fondiaria |
= |
0,50
mq/mq di SF |
Hmax |
Altezza
massima |
= |
10,50
metri |
D |
Distanza
minima dai confini |
= |
5,00
metri |
VL |
Indice
di visuale libera |
= |
0,5
H |
3.
I manufatti relativi alle cabine di trasformazione
elettrica e alle centrali di telefonia, di altezza massima pari a m. 3,00,
potranno essere edificati nel rispetto della sola visuale libera (VL) con il
parere dei confinanti, fatto salvo il rispetto di vincoli
architettonico-ambientale, geomorfologici e stradali.
4.
In prossimità e sui lotti interessati dalle strutture
aeroportuali esistenti, il rilascio dei permessi di costruire dovrà essere
subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
traffico aereo.
Per quanto riguarda i limiti alle costruzioni ed alle
piantagioni (alberature) nelle aree soggette a vincolo aeroportuale, si fa
riferimento alla vigente normativa OACI, recepita dallo Stato italiano con DPR
04.07.1985 n. 461, alle carte degli ostacoli ed alle prescrizioni normative di competenza
del Ministero dei Trasporti (Direzione Generale Aviazione Civile e Azienda
Assistenza al volo), nonché alle norme del codice della navigazione aerea, artt. 707-716,
così come modificati dal D.lgs. 9.05.2006 n. 96 e s.m.i..
Il
riferimento ai limiti di cui sopra è esteso alle eventuali attrezzature
tecnologiche aeroportuali (es. aiuti visivi e radioelettrici) da ubicare sul
territorio comunale al di fuori dell'ambito aeroportuale.
5.
La monetizzazione parziale o totale può essere
concessa, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, che verifichi
l'impossibilità o inopportunità della cessione in relazione alla morfologia e
alla organizzazione funzionale dell'area.
6.
Il Piano riconosce aree che per le loro caratteristiche
necessitano di una specifica limitazione delle destinazione d’uso. Nelle
aree destinate ad attività estrattive e allo smaltimento dei rifiuti,
individuate sulle tavole di progetto, si applicano le seguenti prescrizioni:
Discariche e impianto di compostaggio
Sono ammesse le attività e le attrezzature
funzionali allo smaltimento dei rifiuti per ogni tipo di discarica e per
l’impianto di compostaggio in relazione alle singole autorizzazioni regionali.
Aree estrattive
Sono quelle individuate cartograficamente dalle
tavole di P.R.G.C. e quelle individuate dagli elaborati afferenti la specifica
autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. anche in conformità con il “Regolamento
comunale per la coltivazione delle cave”, approvato con D.C.C. n. 7 del
22.02.2006.
In tali
aree sono consentite le attività estrattive secondo le modalità delle
autorizzazioni concesse. E' vincolante il Piano di Recupero Ambientale
presentato ed approvato dall’Amministrazione Comunale previo parere della Conferenza dei Sevizi ai sensi della
L.R. 44/2000. Al termine del periodo di attività autorizzata, la utilizzazione
finale sarà quella indicata nel Piano di Recupero Ambientale mentre la
destinazione d’uso ai fini del Piano Regolatore sarà area agricola normale.
L'aggiornamento della cartografia, relativamente
alla definizione delle aree estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e
s.m.i., è realizzata mediante modificazione non costituente variante al
P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettere a) e b) L.R.56/77 s.m.i..
Depuratore in località “Cascina Elioterapica Stura”
(adiacente a località detta “La Ghinga”).
L’impianto dovrà essere realizzato prevedendo una
fascia piantumata circostante di almeno 10 mt. realizzata con essenze arboree
preferibilmente autoctone. Gli edifici dovranno risultare tipologicamente
congruenti con il contesto rurale circostante e le vasche dovranno essere
rifinite con coloritura adeguata all'ambiente. L’impianto è soggetto a
specifica fascia di rispetto.
Gli elaborati esecutivi dovranno essere corredati da
studio teso a dimostrare la compatibilità dell'intervento rispetto al piano
stralcio delle fasce fluviali ed alla sua precisa definizione e saranno
sottoposti alla procedura prevista dalla L.R. 14.02.1998 n. 40 trattandosi di
intervento inserito nell'allegato B1 n. 17 del citato dispositivo normativo.
Eventuali interferenze dell'opera con l'adiacente
discarica di inerti dovranno essere sottoposte a nullaosta da parte del
competente Settore Tutela Ambientale della Provincia di Cuneo.
7.
Attrezzature cimiteriali
Gli interventi nelle aree per attrezzature cimiteriali (uso S10) sono
disciplinati dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con D.C.C. n. 42 del
29.04.2002 e s.m.i.
8.
Aree militari
Gli interventi nelle aree per attrezzature di tipo militare, sono
demandati alla specifica normativa di settore. E’ inoltre possibile
l’insediamento di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico (S9) e
di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da locale a
sovracomunale.