Art. 36      Aree per attrezzature ed impianti speciali

1.       Sono le parti del territorio destinate ad assicurare agli insediamenti l'erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico (S9) e di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da locale a sovracomunale.

2.       In caso di intervento diretto individuabile quale ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione, si applicano i seguenti indici e parametri massimi:

 

UF

Indice Utilizzazione Fondiaria

=

0,50 mq/mq di SF

Hmax

Altezza massima

=

10,50 metri

D

Distanza minima dai confini

=

5,00 metri

VL

Indice di visuale libera

=

0,5 H

3.       I manufatti relativi alle cabine di trasformazione elettrica e alle centrali di telefonia, di altezza massima pari a m. 3,00, potranno essere edificati nel rispetto della sola visuale libera (VL) con il parere dei confinanti, fatto salvo il rispetto di vincoli architettonico-ambientale, geomorfologici e stradali.

4.       In prossimità e sui lotti interessati dalle strutture aeroportuali esistenti, il rilascio dei permessi di costruire dovrà essere subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di traffico aereo.

     Per quanto riguarda i limiti alle costruzioni ed alle piantagioni (alberature) nelle aree soggette a vincolo aeroportuale, si fa riferimento alla vigente normativa OACI, recepita dallo Stato italiano con DPR 04.07.1985 n. 461, alle carte degli ostacoli ed alle prescrizioni normative di competenza del Ministero dei Trasporti (Direzione Generale Aviazione Civile e Azienda Assistenza al volo), nonché alle norme del codice della navigazione aerea, artt. 707-716, così come modificati dal D.lgs. 9.05.2006 n. 96 e s.m.i..

      Il riferimento ai limiti di cui sopra è esteso alle eventuali attrezzature tecnologiche aeroportuali (es. aiuti visivi e radioelettrici) da ubicare sul territorio comunale al di fuori dell'ambito aeroportuale.

5.       La monetizzazione parziale o totale può essere concessa, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, che verifichi l'impossibilità o inopportunità della cessione in relazione alla morfologia e alla organizzazione funzionale dell'area.

6.       Il Piano riconosce aree che per le loro caratteristiche necessitano di una specifica limitazione delle destinazione d’uso. Nelle aree destinate ad attività estrattive e allo smaltimento dei rifiuti, individuate sulle tavole di progetto, si applicano le seguenti prescrizioni:

Discariche e impianto di compostaggio

Sono ammesse le attività e le attrezzature funzionali allo smaltimento dei rifiuti per ogni tipo di discarica e per l’impianto di compostaggio in relazione alle singole autorizzazioni regionali.

Aree estrattive

Sono quelle individuate cartograficamente dalle tavole di P.R.G.C. e quelle individuate dagli elaborati afferenti la specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. anche in conformità con il Regolamento comunale per la coltivazione delle cave”, approvato con D.C.C. n. 7 del 22.02.2006.

In tali aree sono consentite le attività estrattive secondo le modalità delle autorizzazioni concesse. E' vincolante il Piano di Recupero Ambientale presentato ed approvato dall’Amministrazione Comunale previo parere  della Conferenza dei Sevizi ai sensi della L.R. 44/2000. Al termine del periodo di attività autorizzata, la utilizzazione finale sarà quella indicata nel Piano di Recupero Ambientale mentre la destinazione d’uso ai fini del Piano Regolatore sarà area agricola normale.

L'aggiornamento della cartografia, relativamente alla definizione delle aree estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., è realizzata mediante modificazione non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettere a) e b) L.R.56/77 s.m.i..

Depuratore in località “Cascina Elioterapica Stura” (adiacente a località detta “La Ghinga”).

L’impianto dovrà essere realizzato prevedendo una fascia piantumata circostante di almeno 10 mt. realizzata con essenze arboree preferibilmente autoctone. Gli edifici dovranno risultare tipologicamente congruenti con il contesto rurale circostante e le vasche dovranno essere rifinite con coloritura adeguata all'ambiente. L’impianto è soggetto a specifica fascia di rispetto.

Gli elaborati esecutivi dovranno essere corredati da studio teso a dimostrare la compatibilità dell'intervento rispetto al piano stralcio delle fasce fluviali ed alla sua precisa definizione e saranno sottoposti alla procedura prevista dalla L.R. 14.02.1998 n. 40 trattandosi di intervento inserito nell'allegato B1 n. 17 del citato dispositivo normativo.

Eventuali interferenze dell'opera con l'adiacente discarica di inerti dovranno essere sottoposte a nullaosta da parte del competente Settore Tutela Ambientale della Provincia di Cuneo.

7.       Attrezzature cimiteriali

Gli interventi nelle aree per attrezzature cimiteriali (uso S10) sono disciplinati dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con D.C.C. n. 42 del 29.04.2002 e s.m.i.

8.       Aree militari

Gli interventi nelle aree per attrezzature di tipo militare, sono demandati alla specifica normativa di settore. E’ inoltre possibile l’insediamento di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico (S9) e di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da locale a sovracomunale.