1.
Le opere e gli edifici esistenti che contrastino con
norme del presente P.R.G. potranno soltanto subire trasformazioni che li
adeguino ad esse, ovvero essere soggetti ad interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria non eccedenti il mantenimento tecnico-funzionale,
nonché il consolidamento della struttura con esclusione di interventi di
miglioria. E’ comunque sempre consentita
l’eliminazione e sostituzione, con altri materiali idonei, delle coperture
contenenti amianto o materiali igienicamente incongrui, pericolosi o tossici.
2.
Procedure coattive potranno essere messe in atto nei
casi, nei modi e nei limiti di legge.
3.
L'entrata in vigore del presente P.R.G. comporta la
decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le sue previsioni, salvo che
i relativi lavori siano già iniziati e vengano ultimati entro tre anni dalla
data di inizio.