Art. 4         Adeguamento al P.R.G. di opere ed edifici esistenti.

1.       Le opere e gli edifici esistenti che contrastino con norme del presente P.R.G. potranno soltanto subire trasformazioni che li adeguino ad esse, ovvero essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non eccedenti il mantenimento tecnico-funzionale, nonché il consolidamento della struttura con esclusione di interventi di miglioria. E’ comunque sempre consentita l’eliminazione e sostituzione, con altri materiali idonei, delle coperture contenenti amianto o materiali igienicamente incongrui, pericolosi o tossici.

2.       Procedure coattive potranno essere messe in atto nei casi, nei modi e nei limiti di legge.

3.       L'entrata in vigore del presente P.R.G. comporta la decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le sue previsioni, salvo che i relativi lavori siano già iniziati e vengano ultimati entro tre anni dalla data di inizio.