1.
I tessuti della ristrutturazione comprendono aree a
diverso livello di edificazione e utilizzo, sia limitrofe al centro che nel
periurbano e nelle frazioni, che denunciano la necessità di azioni volte alla
tutela e valorizzazione di insediamenti di interesse storico, architettonico,
ambientale, o di riqualificazione di tessuti edilizi degradati o di spazi
pubblici sottoutilizzati, nonché di insediamenti produttivi oramai incongrui
con il carattere dell'intorno.
2.
In tali aree gli interventi sono subordinati alla
predisposizione di uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o
di Piano di recupero di libera iniziativa, esteso all'intero ambito individuato
dal Piano. Fino all'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo sono
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non
eccedenti il mantenimento tecnico-funzionale, nonchè il consolidamento della
struttura con esclusione di interventi di miglioria e di variazione di destinazione
d'uso anche solo funzionale. Non è ammesso nessun intervento per le superfetazioni e i volumi precari fatta
eccezione della demolizione senza
ricostruzione. E’ comunque sempre
consentita l’eliminazione e sostituzione, con altri materiali idonei, delle
coperture contenenti amianto o materiali igienicamente incongrui, pericolosi o
tossici.
3.
I parametri edilizi da utilizzarsi per gli interventi
di ristrutturazione edilizia con ampliamento, di demolizione e ricostruzione,
di nuova costruzione, sono definiti, in relazione ai caratteri del contesto,
nella tabella di seguito riportata e, in via generale dai seguenti indici:
Dc Distanza
confini proprietà |
= |
5,00 metri |
Tale minimo potrà essere ridotto a 0 se persiste parete
a confine non finestrata e/o quando la sopraelevazione sia impostata su
fabbricato legittimo ed effettuata in aderenza sopra la verticale di
costruzione preesistente |
||
D Distanza
tra fabbricati |
= |
tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di
10 metri la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata,
qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m.12,00. |
Ds Distanza
dai confini stradali |
= |
5,00 m. da strade con larghezza inferiore a 7 metri |
7,50 m. da strade con larghezza compresa tra 7 e 15
metri |
||
10,00 m. da strade con larghezza superiore a 15 metri |
||
Sono ammesse distanze inferiori previo motivata
approvazione da parte del Consiglio Comunale in sede di adozione preliminare. |
||
Vp Verde
privato di pertinenza |
= |
Min. 30% di SF |
Verificata l'impossibilità tecnica di reperimento dell’area
a verde privato, potrà essere autorizzata un'incidenza inferiore di quanto
previsto come minimo. In tal caso la
differenza dovrà essere monetizzata |
||
Parcheggio privato |
= |
n.2 posti auto con un minimo di 0.3mq./mq. superficie
utile lorda. |
Aree di cessione |
= |
quota
maggiore fra lo standard di zona pari a 10/75 mq./mc. di “volume residenziale
o per funzioni accessorie alla residenza” di cui all’articolo 9 comma 5 e le aree
di cessione da quantificare per singolo uso in sede di definizione
dell’intervento. |
Ad integrazione dei disposti di cui all’articolo 12
la monetizzazione e/o il reperimento all'esterno del comparto dell’area di cessione non sono
ammissibili nei seguenti casi: |
||
· Insediamento di esercizi commerciali; |
||
· Per gli altri usi non residenziali ammessi, fino al
raggiungimento della quota di cessione pari al 50% di quanto stabilito
per le singole destinazioni d’uso. |
||
· Fino al raggiungimento della quota minima di
parcheggi pubblici correlati all’uso R1 pari a: Ø 5 mq./75 mc. di volume residenziale; Ø 0,5 posti auto pubblici per ogni alloggio; |
||
Qualora non sia possibile reperire
aree a parcheggio al piano terreno potranno essere convenzionate ad uso
pubblico aree al piano interrato. |
||
Urbanizzazione primaria |
= |
Come da progetto di SUE |
Destinazioni d’uso ammissibili |
= |
R1, C1, P1, P2 (limitatamente ai
comparti 1, 3, 4, 5, 7,9, 15, 16) con esclusione della riparazione e rinnovo
di autoveicoli e motoveicoli, D, S1,
S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, T1, T2, T5 con riferimento all'art. 103 del
P.R.G. fatte salve le percentuali riportate in tabella. Non sono ammesse industrie insalubri ai sensi
dell’articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934 N. 1265. |
4.
L'indice attribuito ai singoli comparti viene applicato
al netto delle aree per la viabilità pubblica esistente.
5.
Le aree a parcheggio ed i fili di fabbricazione dei
comparti, eventualmente visualizzati nella cartografia di P.R.G. hanno valore
puramente propositivo e potranno essere modificati attraverso lo strumento
urbanistico esecutivo o a seguito della approvazione di progetto esecutivo di
opera pubblica da parte dell’Amministrazione. Comunque i parcheggi e le aree in
cessione dovranno essere reperiti nella misura cartografata e mai inferiore a
quella stabilita.
6.
Nella realizzazione degli interventi vale l’indice territoriale
assegnato e la misurazione catastale eseguita al momento della formazione dello
S.U.E..
7.
Qualora la superficie indicata graficamente sulle
tavole di P.R.G. quale area in cessione sia maggiore di quella computata in
base al volume secondo i parametri fissati nel comma 3, la cessione dovrà
essere commisurata a detta maggiore quantità.
8.
La nuova viabilità dovrà essere realizzata in
conformità al D.M. 5/11/01 relativo alle "Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade".
9.
Gli incrementi di capacità edificatoria ammessi nei
comparti con lo strumento del Programma Integrato, sono subordinati alle
seguenti condizioni:
·
in sede di progetto di SUE sia adeguatamente dimostrato
il corretto inserimento paesistico percettivo nel contesto (con elaborazioni
grafiche, fotografiche e simulazioni del risultato finale);
·
sia migliorata la dotazione di spazi e attrezzature
collettive del contesto in cui è realizzato l’intervento; il miglioramento è da
concertare tra Pubblica Amministrazione e soggetti attuatori e da formalizzare
in apposito atto pubblico, con un minimo di opere pubbliche equivalente ad
almeno il 20% del valore di mercato per mq di superficie realizzabile
parametrata in funzione della specifica destinazione d’uso e computata sulla
quota in incremento rispetto all’indice riportato nella colonna “U.T. base”. Il
valore di mercato è definito in specifico e motivato provvedimento da parte
della Giunta Comunale. Il medesimo organo, qualora valuti l’assenza di opere
pubbliche, ragguagliabili al programma integrato, prioritarie rispetto alla
programmazione delle opere pubbliche, può consentire la monetizzazione di tale
importo; l’utilizzo di quest’ultimo è comunque finalizzato alla realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria.
COMPARTO NUMERO |
S.T. AL NETTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA ESISTENTE |
U.T.
MQ./MQ. BASE |
U.T. CON PROGRAMMA INTEGRATO MQ./MQ. |
MQ. TOTALI COSTRUIBILI MASSIMI |
USO
RESIDENZIALE |
ALTRI USI AMMISSIBILI |
H MAX. |
CESSIONE GRATUITA DELLA SUPERFICIE |
PRESCRIZIONI |
|
1 Via Marene |
6379 mq. |
0,4 |
0,5 |
3190 |
minimo 85%
max 100% |
minimo 0%
max 15% |
7,5 |
|
1* |
|
2 Viale Vallauri |
3092 mq. |
0,8 |
1 |
3092 |
minimo 85%
max 100% |
minimo 0%
max 15% |
16 |
|
2* |
|
3 Via Marene |
9682 mq. |
0,8 |
1 |
9682 |
minimo 75%
max 95% |
minimo 5%
max 25% |
12,5 |
|
2* 3* 4* 5* |
|
4 Via Marene |
3939 mq. |
0,8 |
1 |
3939 |
minimo 75%
max 95% |
minimo 5%
max 25% |
12,5 |
|
2* 3* 4* 5* |
|
5a Via Marene |
4661 mq. |
0,8 |
1 |
4661 |
minimo 75% max 95% |
minimo 5% max
25% |
12,5 |
|
2* 3* 4* 5* |
|
5b Via Marene |
941
mq. |
0,8 |
1 |
941 |
minimo 75% max 95% |
minimo 5%
max 25% |
12,5 |
|
2* 3* 4* 5* |
|
6 C.so Trento |
891 mq. |
0,75 |
0,9 |
802 |
minimo 85% max
100% |
minimo 0%
max 15% |
13,0 |
15% della differenza fra l'indice da realizzarsi
(fino ad un massimo di 0,7) e 0,5 mq./mq, |
2* 6* 7* |
|
6 bis C.so Trento |
2085
mq. |
0,4 |
0,5 |
1042 |
minimo 85%
max 100% |
minimo 0%
max 15% |
11,00 |
|
2*
|
|
7 Via Paglieri |
8314 mq. |
1,15 |
1,4 |
11640 |
minimo 75%
max 95% |
minimo 5%
max 25% |
12,5 |
|
2* 8* |
|
8 Via S.Giuseppe |
1714 mq. |
1 |
1,2 |
2057 |
minimo 75%
max 95% |
minimo 5%
max 25% |
12,5 |
|
2* 9* 12* |
|
9 Via Salmour |
27157 mq. |
0,25 |
0,3 |
8147 |
minimo 0%
max 40% |
min. 60% max 100% |
7,5 |
|
10* |
|
10 Via Bona Savoia |
14457 mq. |
0,8 |
1 |
14457 |
minimo 85%
max 90% |
minimo 10%
max 15% |
11 |
|
2* 13 * |
|
11 Via C. Battisti |
1965 mq. |
1,15 |
1,4 |
2751 |
minimo 75%
max 90% |
minimo 10%
max 25% |
12,50 |
|
14 * |
|
12 Via C. Battisti |
4215 mq. |
1,35 |
1,65 |
6955 |
minimo 20%
max 85% |
minimo 15%
max 80% |
12,5 |
|
15 * 12* |
|
13 Via Marconi |
405 mq. |
1 |
1,2 |
486 |
minimo 80%
max 100% |
minimo 0%
max 20% |
12,5 |
15% della differenza fra l'indice da realizzarsi (fino
ad un massimo di 1 mq./mq.) ed il volume esistente |
2* 11* 16* 17 * 18 * 19 * |
|
14 Via Creusa |
1842 mq. |
0,8 |
1 |
1842 |
minimo 80%
max 100% |
minimo 0%
max 20% |
12,5 |
15% della differenza fra l'indice da realizzarsi
(fino ad un massimo di 0,8) e 0,5 mq./mq, |
2* 11* 20 * |
|
15 Via Cuneo |
8319 mq. |
0,4 |
0,5 |
4160 |
minimo 85%
max 100% |
minimo 0%
max 15% |
7,5 |
|
|
|
16 Via Cuneo |
9673 mq. |
0,24 |
0,41 |
3966 |
minimo 85%
max 100% |
minimo 0%
max 15% |
8,5 |
|
|
|
17 Maddalene |
4741 mq. |
- |
- |
volumetria esistente |
minimo 85%
max 100% |
minimo 0%
max 15% |
7,5 |
|
22* 23* |
|
18 San Sebastiano |
12816 mq. |
0.4 |
0.5 |
6408 |
minimo 85%
max 100% |
minimo 0%
max 15% |
7,5 |
|
|
|
19 San Sebastiano |
1969 mq. |
0,4 |
0,5 |
985 |
minimo 85%
max 100% |
minimo 0% max
15% |
7,5 |
|
21* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prescrizioni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1* La viabilità interna è prevista in convenzione ad uso pubblico |
||||||||||
2* Ogni facciata in progetto non dovrà essere cieca e dovrà essere
impostata su criteri adeguati di composizione architettonica. |
||||||||||
3* Nel comparto è possibile raggiungere l'altezza massima di m.
12,50 con esclusione dei volumi da realizzarsi nella fascia di 30 metri dal confine
di proprietà catastale del Naviglio di Bra, per i quali è consentita
un'altezza massima di metri 15,50. Tale altezza è realizzabile se in tali
volumi, il piano primo fuori terra rispetto al piano di campagna sia
destinato alla realizzazione di autorimesse interrate. |
||||||||||
4* Realizzazione passerella pedonale-ciclabile convenzionata ad uso pubblico nella misura
di una per comparto. |
||||||||||
5* Realizzazione di pista ciclabile e pedonale lungo il canale. |
||||||||||
6* L'ingresso carraio al lotto dovrà essere realizzato su Via
Santa Vittoria. |
||||||||||
7* Cessione gratuita al Comune di Fossano di quota del fabbricato,
nella misura del 15 % dell’incremento di
superficie realizzabile secondo le quote riportate in tabella,
debitamente parametrata in funzione della specifica destinazione d’uso. |
||||||||||
8* Nel comparto è possibile raggiungere l'altezza massima di metri
15,50 fatti salvi i volumi che si affacciano su via Paglieri, sul primo
tratto, 12 metri, di via Torino, per i quali è prescritta un'altezza massima
di mt. 12,50 per una profondità di manica di almeno 12,00 metri, sulla
porzione di lotto tra via Cuneo e via Marene. |
||||||||||
9* Lungo tutto il fronte di via
San Giuseppe e via Salita al Castello si dovrà realizzare un porticato di
larghezza minima di m. 4,25. |
||||||||||
10* Cessione gratuita
obbligatoria al Comune di Fossano di quota pari al 25 % dell'area,
comprensiva della capacità edificatoria ed obblighi connessi, al netto degli
obblighi del programma di concertazione. Di tale quota una superficie minima
di 3.000 mq. è destinata ad aree per attrezzature di interesse comune. Le opere di urbanizzazione previste
potranno essere realizzate anche per la
riqualificazione della strada comunale di San Lazzaro. E’ ammissibile
la destinazione d’uso T3 complessi ricettivi all’aperto: campeggi. La
previsione e realizzazione di una quota parte di edificazione ad uso
residenziale dovrà sempre essere accompagnata da una quota almeno pari degli
altri usi ammessi. |
||||||||||
11* Cessione gratuita al Comune
di Fossano di quota del fabbricato, nella misura del 15 % dell’incremento
di superficie realizzabile secondo le
quote riportate in tabella, debitamente parametrata in funzione della
specifica destinazione d’uso. |
||||||||||
12* Nel caso in cui l'ultimo
solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso, l’altezza
della costruzione è incrementata di ulteriori metri 2,50, per il solo
recupero del volume concernente la sagoma del tetto ferma restando la
effettiva linea di gronda all’altezza prevista nel comparto. |
||||||||||
13 * Mantenimento degli edifici
lungo via Cesare Battisti e dell'edificio posto all'angolo tra via Cesare
Battisti e via Verdi, zone assoggettabili ad interventi di restauro
conservativo. |
||||||||||
14 * Il fabbricato abitativo esistente posto sul lato Est del comparto è passibile
esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e restauro
scientifico. |
||||||||||
15 * Mantenimento degli edifici
di archeologia industriale assoggettabili al solo intervento di restauro. |
||||||||||
16 * L'ingresso carraio al
lotto, previo verifica dello status giuridico dell’area, dovrà essere
realizzato su via Garneri. |
||||||||||
17 * Sul lato del lotto verso Via
Marconi dovrà essere realizzata una cortina di portici della stessa
dimensione ed in continuità con quella esistente. |
||||||||||
18 * Nel comparto è possibile
raggiungere l’altezza massima di m. 14,00 per singole parti del filo di gronda
e per tutta la parte frontestante via Garneri. Tali interruzioni orizzontali,
di dimensione massima m. 2,50, dovranno essere in percentuale massima del 30%
rispetto al filo di gronda totale dell’edificio e/o sua proiezione estesa
anche ai frontespizi e/o ai timpani (dal calcolo della percentuale è esclusa
la parte frontestante via Garneri). Tali aperture dovranno essere distinte
fra loro almeno una volta e mezza la larghezza della discontinuità limitrofa
maggiore (es. in caso di utilizzo della larghezza massima consentita:
2,50x1,5=3,75 ml.). Altezza massima del colmo sull’intera copertura: 16,25m.
I bordi dei frontespizi e/o timpani non vengono considerati filo di gronda ai
fini del calcolo dell’altezza solo se relativa a tamponature priva di aperture
con superficie maggiore di 50 mq. Nel caso in cui l'ultimo solaio non
presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso, l’altezza
della costruzione è incrementata di ulteriori metri 2,50, per il solo
recupero del volume concernente la sagoma del tetto ferma restando la
effettiva linea di gronda all’altezza prevista nel comparto. |
||||||||||
19 * E’ consentita la
costruzione a confine, a titolo gratuito ,con il limite di proprietà
comunale. |
||||||||||
20 * Nel comparto si dovrà realizzare
un edificio con altezza degradante verso via Marconi; la volumetria di
fabbricato verso via Marconi dovrà avere altezza massima di 10,50 metri per un fronte di gronda su via
Creusa di almeno 8 metri. L’altezza
massima, riferita al piano di campagna nella quota più bassa esistente sul
lato nord del lotto, è pari a 16,00. Nel caso in cui l'ultimo solaio non
presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso, l’altezza
della costruzione è incrementata di ulteriori metri 2,50, per il solo
recupero del volume concernente la sagoma del tetto ferma restando la
effettiva linea di gronda all’altezza prevista nel comparto. |
||||||||||
21* Le opere di urbanizzazione
previste potranno essere realizzate anche sul Mappale 44 Foglio 55, previo
assenso del proprietario del lotto. |
||||||||||
22* Liberare l'area da tutti
gli edifici incongrui presenti sul lotto, ed in particolare i fabbricati
posti in fregio alla strada vicinale detta della "Casa Bianca". |
||||||||||
23* Gli ampliamenti degli edifici
esistenti dovranno essere realizzati in continuità con i fabbricati
preesistente e nel rispetto dei materiali e delle tipologie dell'architettura
rurale. |