1.
Il PRG individua i tessuti urbani caratterizzati dalla
compresenza di insediamenti produttivi e residenziali, che necessitano di
interventi di riordino e di una specifica disciplina per definire le condizioni
di ammissibilità e sostenibilità della compresenza e le condizioni per la loro
trasformazione verso usi prevalentemente residenziali.
A
tale fine, la norma di zona è articolata:
-
nella disciplina degli insediamenti produttivi esistenti
e di quelli insediabili, con riguardo alle condizioni di ammissibilità e
sostenibilità degli impianti produttivi e alle opportunità edificatorie;
-
nella disciplina degli insediamenti residenziali
esistenti, con riguardo alle opportunità edificatorie e agli usi;
-
nella disciplina degli interventi di edificabilità
nelle aree libere intercluse;
-
nella disciplina per la trasformazione verso usi
prevalentemente residenziali dei tessuti produttivi esistenti.
2.
Disciplina degli insediamenti produttivi
a) Nei
tessuti del riordino produttivo sono ammesse attività produttive di tipo
artigianale e industriale (P) con esclusione delle attività a rischio di
incidente ambientale e di quelle insalubri. Sono tuttavia assentibili le
industrie insalubri insediabili nei centri frazionali così come riportato
nell’articolo 42 comma 3.
b) Negli
interventi edilizi funzionali alle attività produttive ammesse si procede nel
rispetto delle disposizioni e dei parametri dettati dal presente PRG per i
tessuti consolidati produttivi di rilievo locale.
c) Per
le attività a rischio di incidente ambientale e/o insalubri di prima classe già
insediate alla data di adozione del presente PRG sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non eccedenti il
mantenimento tecnico-funzionale, nonché interventi volti al consolidamento della struttura con
esclusione di interventi di miglioria. E’ comunque sempre consentita
l’eliminazione e sostituzione, con altri materiali idonei, delle coperture
contenenti amianto o materiali igienicamente incongrui, pericolosi o tossici.
d) Per
le attività insalubri di seconda classe già insediate alla data di adozione del
presente PRG sono ammessi anche interventi di ristrutturazione con ampliamento
nel rispetto dei parametri dettati dal presente PRG per i tessuti produttivi di
rilievo locale.
3.
Disciplina degli insediamenti residenziali
a) Rientrano
nella categoria degli insediamenti residenziali interni ai tessuti del riordino
produttivo tutti gli insediamenti con tipologia edilizia di tipo residenziale e
quelli con prevalenza degli usi residenziali.
b) Negli
interventi di adeguamento e trasformazione degli insediamenti residenziali sono
da rispettare le seguenti disposizioni:
b1) L’area di
pertinenza dell’insediamento residenziale è quella esistente alla data di
adozione del presente PRG, con una estensione massima di 600 mq o superiore se
il rapporto tra il volume esistente e l’estensione dell’area è pari o superiore
a 0,70;
b2) Per gli interventi
edilizi si procede nel rispetto delle disposizioni e dei parametri dettati dal
presente PRG per le aree residenziali a capacità insediativa esaurita, fino a
un indice di densità edilizia fondiaria (If) max di 1,00 mc/mq di Sf
b3) Gli usi
previsti sono quelli residenziali (R);
Al piano terra degli edifici o diversamente distribuiti nei piani
dell’edificio con un max del 30% della SUL complessiva, sono ammessi usi
commerciali di tipo C1 (vendita al dettaglio), P1 e P2 (Artigianato di
servizio di piccole e grandi dimensioni), e usi direzionali di tipo D1
(intermediazione monetaria e finanziaria) e D2 attività professionali e
imprenditoriali.
4.
Disciplina delle aree libere
a) Nell’edificazione
delle aree libere con estensione inferiore o uguale a 2.000 mq si procede con
intervento diretto nel rispetto delle seguenti disposizioni (E’ fatto salvo
l’obbligo di autorizzazione ai sensi
dell’articolo 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 s.m.i in caso determinante
“lottizzazione”):
a1) Negli
interventi edificatori a fini produttivi si procede nel rispetto delle
disposizioni dettate alle lettere a) e b) del precedente comma due;
a2) Negli
interventi edificatori a fini prevalentemente residenziali si procede nel
rispetto delle disposizioni dettate alle lettere b2), e b3) del precedente comma 3.
b) Nell’edificazione
delle aree libere con estensione superiore a 2000 mq. si procede con strumento
urbanistico esecutivo, nel rispetto dei parametri previsti dal presente PRG per
i tessuti di ristrutturazione urbanistica al comma 3 dell’art. 47, applicando
l’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,40 mq di SUL/mq di ST e l’altezza
massima di mt. 11.
Gli
usi previsti sono: usi residenziali (R); usi commerciali di tipo C1 (vendita al
dettaglio), T5 (esercizio pubblico) e C3 (artigianato di servizio); funzioni di
servizio (S); funzioni direzionali (D) e funzioni ricettive (T).
Gli
usi residenziali (R) e di servizio (S) possono interessare il 100% della SUL; i
restanti usi, complessivamente, possono interessare un massimo del 50% della
SUL;
c) Negli interventi di nuova edificazione è
obbligatoria la piantumazione di una fascia circostante il fabbricato,
realizzata con essenze arboree preferibilmente autoctone; tale prescrizione, da
individuarsi nella tavole degli elaborati progettuali, è condizione vincolante
al rilascio del relativo titolo abilitativo. Tale fascia è computabile ai fini
del parametro Vp (Verde privato di pertinenza).
5.
Disciplina della trasformazione dei tessuti
produttivi
a) Nella
trasformazione di lotti o aggregazione di lotti produttivi si procede con
intervento diretto nel rispetto delle seguenti disposizioni (E’ fatto salvo
l’obbligo di autorizzazione ai sensi
dell’articolo 28 della Legge 17 agosto
1942 n. 1150 s.m.i in caso determinante “lottizzazione”):
a1) Per gli
interventi edilizi si procede nel rispetto delle disposizioni e dei parametri
dettati dal presente PRG per le aree residenziali a capacità insediativa
esaurita:
·
Per superfici fondiarie con estensione complessiva
inferiore o uguale a 1.000 mq indice di densità edilizia fondiaria (If) max di
1,00 mc/mq di Sf;
·
Per superfici fondiarie con estensione complessiva
inferiore o uguale a 2.000 mq indice di densità edilizia fondiaria (If) max di
1,20 mc/mq di Sf;
a2) Gli usi
previsti sono: usi residenziali (R); usi commerciali di tipo C1 (vendita al
dettaglio), T5 (esercizio pubblico) e P1 e P2 (artigianato di servizio di
piccole e grandi dimensioni); funzioni di servizio (S); funzioni direzionali
(D) e funzioni ricettive (T).
Gli
usi residenziali (R) e di servizio (S) possono interessare il 100% della SUL; i
restanti usi, complessivamente, possono interessare un massimo del 50% della
SUL.
b) Nella
trasformazione di lotti o aggregazione di lotti produttivi con estensione
complessiva superiore a 2.000 mq. l’intervento è subordinato a strumento
urbanistico esecutivo nel rispetto delle seguenti disposizioni:
b1) Per gli
interventi edilizi si procede nel rispetto delle disposizioni e dei parametri
dettati dal presente PRG per i tessuti di ristrutturazione urbanistica al comma
3 dell’art. 47, applicando l’indice di utilizzazione territoriale di 0,50 di
SUL/mq di ST e l’altezza massima di mt. 11. Qualora l’aggregazione di lotti
interessasse l’intero ambito individuato cartograficamente dal presente PRG, o
a almeno il 90% della sua estensione, l’ indice di utilizzazione territoriale
UT è incrementato a 0,55 mq di SUL/mq di St.
b2) Gli usi
previsti sono: usi residenziali (R); usi commerciali di tipo C1 (vendita al
dettaglio), T5 (esercizio pubblico) e P1 e P2 (artigianato di servizio di
piccole e grandi dimensioni); funzioni di servizio (S); funzioni direzionali
(D) e funzioni ricettive (T).
Gli
usi residenziali (R) e di servizio (S) possono interessare il 100% della SUL; i
restanti usi, complessivamente, possono interessare un massimo del 75% della
SUL.