Art. 48      Tessuti del riordino produttivo

1.       Il PRG individua i tessuti urbani caratterizzati dalla compresenza di insediamenti produttivi e residenziali, che necessitano di interventi di riordino e di una specifica disciplina per definire le condizioni di ammissibilità e sostenibilità della compresenza e le condizioni per la loro trasformazione verso usi prevalentemente residenziali.

A tale fine, la norma di zona è articolata:

-          nella disciplina degli insediamenti produttivi esistenti e di quelli insediabili, con riguardo alle condizioni di ammissibilità e sostenibilità degli impianti produttivi e alle opportunità edificatorie;

-          nella disciplina degli insediamenti residenziali esistenti, con riguardo alle opportunità edificatorie e agli usi;

-          nella disciplina degli interventi di edificabilità nelle aree libere intercluse;

-          nella disciplina per la trasformazione verso usi prevalentemente residenziali dei tessuti produttivi esistenti.

2.       Disciplina degli insediamenti produttivi

a)      Nei tessuti del riordino produttivo sono ammesse attività produttive di tipo artigianale e industriale (P) con esclusione delle attività a rischio di incidente ambientale e di quelle insalubri. Sono tuttavia assentibili le industrie insalubri insediabili nei centri frazionali così come riportato nell’articolo 42 comma 3.

b)      Negli interventi edilizi funzionali alle attività produttive ammesse si procede nel rispetto delle disposizioni e dei parametri dettati dal presente PRG per i tessuti consolidati produttivi di rilievo locale.

c)      Per le attività a rischio di incidente ambientale e/o insalubri di prima classe già insediate alla data di adozione del presente PRG sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non eccedenti il mantenimento tecnico-funzionale, nonché interventi volti al  consolidamento della struttura con esclusione di interventi di miglioria. E’ comunque sempre consentita l’eliminazione e sostituzione, con altri materiali idonei, delle coperture contenenti amianto o materiali igienicamente incongrui, pericolosi o tossici.

d)      Per le attività insalubri di seconda classe già insediate alla data di adozione del presente PRG sono ammessi anche interventi di ristrutturazione con ampliamento nel rispetto dei parametri dettati dal presente PRG per i tessuti produttivi di rilievo locale.

3.       Disciplina degli insediamenti residenziali

a)      Rientrano nella categoria degli insediamenti residenziali interni ai tessuti del riordino produttivo tutti gli insediamenti con tipologia edilizia di tipo residenziale e quelli con prevalenza degli usi residenziali.

b)      Negli interventi di adeguamento e trasformazione degli insediamenti residenziali sono da rispettare le seguenti disposizioni:

b1)   L’area di pertinenza dell’insediamento residenziale è quella esistente alla data di adozione del presente PRG, con una estensione massima di 600 mq o superiore se il rapporto tra il volume esistente e l’estensione dell’area è pari o superiore a 0,70;

b2)   Per gli interventi edilizi si procede nel rispetto delle disposizioni e dei parametri dettati dal presente PRG per le aree residenziali a capacità insediativa esaurita, fino a un indice di densità edilizia fondiaria (If) max di 1,00 mc/mq di Sf

b3)   Gli usi previsti sono quelli residenziali (R);

Al piano terra degli edifici o diversamente distribuiti nei piani dell’edificio con un max del 30% della SUL complessiva, sono ammessi usi commerciali di tipo C1 (vendita al dettaglio), P1 e P2 (Artigianato di servizio di piccole e grandi dimensioni), e usi direzionali di tipo D1 (intermediazione monetaria e finanziaria) e D2 attività professionali e imprenditoriali.

4.       Disciplina delle aree libere

a)      Nell’edificazione delle aree libere con estensione inferiore o uguale a 2.000 mq si procede con intervento diretto nel rispetto delle seguenti disposizioni (E’ fatto salvo l’obbligo di  autorizzazione ai sensi dell’articolo 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 s.m.i in caso determinante “lottizzazione”):

a1)   Negli interventi edificatori a fini produttivi si procede nel rispetto delle disposizioni dettate alle lettere a) e b) del precedente comma due;

a2)   Negli interventi edificatori a fini prevalentemente residenziali si procede nel rispetto delle disposizioni dettate alle lettere b2),  e b3) del precedente comma 3.

b)      Nell’edificazione delle aree libere con estensione superiore a 2000 mq. si procede con strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto dei parametri previsti dal presente PRG per i tessuti di ristrutturazione urbanistica al comma 3 dell’art. 47, applicando l’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,40 mq di SUL/mq di ST e l’altezza massima di mt. 11.

Gli usi previsti sono: usi residenziali (R); usi commerciali di tipo C1 (vendita al dettaglio), T5 (esercizio pubblico) e C3 (artigianato di servizio); funzioni di servizio (S); funzioni direzionali (D) e funzioni ricettive (T).

Gli usi residenziali (R) e di servizio (S) possono interessare il 100% della SUL; i restanti usi, complessivamente, possono interessare un massimo del 50% della SUL;

c)   Negli interventi di nuova edificazione è obbligatoria la piantumazione di una fascia circostante il fabbricato, realizzata con essenze arboree preferibilmente autoctone; tale prescrizione, da individuarsi nella tavole degli elaborati progettuali, è condizione vincolante al rilascio del relativo titolo abilitativo. Tale fascia è computabile ai fini del parametro Vp (Verde privato di pertinenza).

5.       Disciplina della trasformazione dei tessuti produttivi

a)      Nella trasformazione di lotti o aggregazione di lotti produttivi si procede con intervento diretto nel rispetto delle seguenti disposizioni (E’ fatto salvo l’obbligo di  autorizzazione ai sensi dell’articolo 28  della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 s.m.i in caso determinante “lottizzazione”):

a1)   Per gli interventi edilizi si procede nel rispetto delle disposizioni e dei parametri dettati dal presente PRG per le aree residenziali a capacità insediativa esaurita:

·         Per superfici fondiarie con estensione complessiva inferiore o uguale a 1.000 mq indice di densità edilizia fondiaria (If) max di 1,00 mc/mq di Sf;

·         Per superfici fondiarie con estensione complessiva inferiore o uguale a 2.000 mq indice di densità edilizia fondiaria (If) max di 1,20 mc/mq di Sf;

a2)   Gli usi previsti sono: usi residenziali (R); usi commerciali di tipo C1 (vendita al dettaglio), T5 (esercizio pubblico) e P1 e P2 (artigianato di servizio di piccole e grandi dimensioni); funzioni di servizio (S); funzioni direzionali (D) e funzioni ricettive (T).

Gli usi residenziali (R) e di servizio (S) possono interessare il 100% della SUL; i restanti usi, complessivamente, possono interessare un massimo del 50% della SUL.

b)      Nella trasformazione di lotti o aggregazione di lotti produttivi con estensione complessiva superiore a 2.000 mq. l’intervento è subordinato a strumento urbanistico esecutivo nel rispetto delle seguenti disposizioni:

b1)   Per gli interventi edilizi si procede nel rispetto delle disposizioni e dei parametri dettati dal presente PRG per i tessuti di ristrutturazione urbanistica al comma 3 dell’art. 47, applicando l’indice di utilizzazione territoriale di 0,50 di SUL/mq di ST e l’altezza massima di mt. 11. Qualora l’aggregazione di lotti interessasse l’intero ambito individuato cartograficamente dal presente PRG, o a almeno il 90% della sua estensione, l’ indice di utilizzazione territoriale UT è incrementato a 0,55 mq di SUL/mq di St.

b2)   Gli usi previsti sono: usi residenziali (R); usi commerciali di tipo C1 (vendita al dettaglio), T5 (esercizio pubblico) e P1 e P2 (artigianato di servizio di piccole e grandi dimensioni); funzioni di servizio (S); funzioni direzionali (D) e funzioni ricettive (T).

Gli usi residenziali (R) e di servizio (S) possono interessare il 100% della SUL; i restanti usi, complessivamente, possono interessare un massimo del 75% della SUL.