1.
Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica
ai sensi del 1° comma, art. 17 della L.R. n° 56/77 e s.m.i.. Varianti
strutturali e parziali al presente PRG sono ammesse ai sensi dell’articolo 17
della L.R. n° 56/77 e s.m.i..
2.
Costituiscono variante strutturale al presente PRG,
oltre a quanto previsto al comma 4° art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., tutte le
varianti che modificano le linee di intervento di rilievo strategico
strutturale evidenziate nello Schema Strategico Strutturale di cui al comma 1
del precedente articolo 1. in questo caso, è necessario attivare una
valutazione tecnica e politica con riguardo a:
·
dimostrare che non è compromessa la funzionalità e la
fattibilità delle previsioni oggetto di modifica, quando la variante tende a
modificare la soluzione tecnica della linea di intervento;
·
dimostrare che quella linea di intervento non è più
funzionale al progetto di sviluppo, quando la variante tende ad annullare la
linea di intervento. In alternativa, è necessario prevedere linee di intervento
sostitutive di analoga funzionalità, sostenibilità e fattibilità, o riconoscere
che si sta procedendo a modificare il progetto di sviluppo e, in questo caso, è
necessario un processo decisionale analogo a quello impiantato in occasione del
presente PRG[1]
(da commisurare in relazione all’entità della variante).
Costituiscono oggetto di variante strutturale e non parziale, anche se
non individuate nello schema strategico strutturale, le limitazioni alla
capacità edificatoria e le prescrizioni/opportunità temporali previste per i
tessuti di ristrutturazione urbanistica.
3.
Le varianti urbanistiche di cui al comma precedente
sono subordinate a valutazione tecnica ed economica che evidenzi le
seguenti circostanze:
·
la fattibilità e la funzionalità non siano compromesse;
·
i costi non siano incrementati in modo significativo;
·
la sostenibilità ambientale non sia peggiorata;
·
la perequazione urbanistica non sia alterata.
4.
Al fine di garantire una corretta consultazione e
interpretazione dello strumento urbanistico, gli elaborati cartografici e
normativi del P.R.G., e il dimensionamento di piano, dovranno essere ricomposti
ad ogni variante strutturale e/o parziale.
5.
A decorrere dalla data di adozione di tutti gli
strumenti urbanistici e fino all'emanazione del relativo atto di approvazione
si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. n°
56/77 e s.m.i..
[1] Il
processo di pianificazione per il progetto di sviluppo del PRG 2004 ha
comportato attività di analisi e progetto e di ascolto e concertazione, formalizzate
– in particolare - nei documenti di cui al comma 4 del precedente articolo 1.