Art. 5         Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale

1.       Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ai sensi del 1° comma, art. 17 della L.R. n° 56/77 e s.m.i.. Varianti strutturali e parziali al presente PRG sono ammesse ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n° 56/77 e s.m.i..

2.       Costituiscono variante strutturale al presente PRG, oltre a quanto previsto al comma 4° art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., tutte le varianti che modificano le linee di intervento di rilievo strategico strutturale evidenziate nello Schema Strategico Strutturale di cui al comma 1 del precedente articolo 1. in questo caso, è necessario attivare una valutazione tecnica e politica con riguardo a:

·          dimostrare che non è compromessa la funzionalità e la fattibilità delle previsioni oggetto di modifica, quando la variante tende a modificare la soluzione tecnica della linea di intervento;

·          dimostrare che quella linea di intervento non è più funzionale al progetto di sviluppo, quando la variante tende ad annullare la linea di intervento. In alternativa, è necessario prevedere linee di intervento sostitutive di analoga funzionalità, sostenibilità e fattibilità, o riconoscere che si sta procedendo a modificare il progetto di sviluppo e, in questo caso, è necessario un processo decisionale analogo a quello impiantato in occasione del presente PRG[1] (da commisurare in relazione all’entità della variante).

Costituiscono oggetto di variante strutturale e non parziale, anche se non individuate nello schema strategico strutturale, le limitazioni alla capacità edificatoria e le prescrizioni/opportunità temporali previste per i tessuti di ristrutturazione urbanistica.

3.       Le varianti urbanistiche di cui al comma precedente sono subordinate a valutazione tecnica ed economica che evidenzi le seguenti circostanze:

·          la fattibilità e la funzionalità non siano compromesse;

·          i costi non siano incrementati in modo significativo;

·          la sostenibilità ambientale non sia peggiorata;

·          la perequazione urbanistica non sia alterata.

4.       Al fine di garantire una corretta consultazione e interpretazione dello strumento urbanistico, gli elaborati cartografici e normativi del P.R.G., e il dimensionamento di piano, dovranno essere ricomposti ad ogni variante strutturale e/o parziale.

5.       A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti urbanistici e fino all'emanazione del relativo atto di approvazione si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. n° 56/77 e s.m.i..

 



[1]        Il processo di pianificazione per il progetto di sviluppo del PRG 2004 ha comportato attività di analisi e progetto e di ascolto e concertazione, formalizzate – in particolare - nei documenti di cui al comma 4 del precedente articolo 1.