1.
Il PRG individua il seguente ambito dello spazio rurale
da conservare per garantire un adeguato cuneo agricolo di interruzione
dell’espansione urbana:
-
il cuneo agricolo nord occidentale di separazione tra
il margine urbano di Via Marene e la la S.S. 231.
2.
In tale ambito dovrà essere garantita la permanenza
degli usi agricoli e potranno essere allestite infrastrutture ed attrezzature
di servizio alla fruizione ambientale e alle attività per il tempo libero. A
tal fine, il PRG prevede manovre perequative per acquisire al patrimonio
pubblico le aree libere, al netto di quelle edificabili proprio in virtù della
manovra perequativa.
3.
Con apposito Piano Guida di iniziativa pubblica o
privata, esteso all’intero cuneo agricolo, sarà possibile delimitare:
-
le aree di pertinenza asservite agli insediamenti
esistenti alla data di adozione del presente PRG (al netto del centro aziendale
specialistico presente nel cuneo agricolo); se non correttamente
identificabile, l’area di pertinenza va dimensionata applicando un rapporto di
copertura max pari 0,3 mq/mq di SF;
-
le aree agricole da cedere all’Amministrazione Comunale
nella misura minima dell’80 % dell’estensione territoriale del cuneo agricolo
da computare al netto della viabilità esistente e delle pertinenze agli
insediamenti esistenti;
-
l’ambito di concentrazione della capacità edificatoria
e il relativo schema di assetto urbano, coerentemente all’assetto viario
previsto dal PRG.
I contenuti del Piano Guida aventi carattere di
accordo tra le parti dovranno essere formalizzati in un apposito strumento di
concertazione tra i proprietari e l’Amministrazione Comunale.
4.
Gli interventi e le modalità attuative nell’ambito di
concentrazione della capacità edificatoria sono subordinate all’approvazione di
uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata.
5.
L’istanza volta alla approvazione dello strumento
urbanistico esecutivo (o l’adozione se di iniziativa pubblica) dovrà essere
corredata da un atto unilaterale d’obbligo con il quale i proprietari si impegnano
a cedere al comune le aree agricole identificate nel Piano Guida;
l’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo è subordinata
all’effettiva cessione delle aree.
6.
Parametri urbanistici ed edilizi dell’ambito di
concentrazione della capacità edificatoria:
ST |
Superficie Territoriale dell’ambito di concentrazione
della capacità edificatoria |
= |
20% dell’estensione territoriale del cuneo agricolo
da computare al netto della viabilità esistente e delle pertinenze agli
insediamenti esistenti. |
UT |
Indice di utilizzazione territoriale |
= |
0,25 mq di SUL ogni mq di ST dell’ambito di
concentrazione della capacità edificatoria |
Hmax |
Altezza massima |
= |
7,50 metri |
N°p |
N° massimo piani fuori terra |
= |
2 piani fuori terra |
VL |
Indice di visuale libera |
= |
0,50 |
Dc |
Distanza confini proprietà |
= |
5,00 metri o inferiore se esistente |
Dz |
Distanza confini di zona |
= |
5,00 metri o inferiore se esistente |
D |
Distanza tra edifici |
= |
10,00 metri tra pareti e pareti finestrate |
Ds |
Distanza dell’edificato dai confini stradali |
= = |
minimo 5,00 metri Distanze maggiori se previste dal presente PRG |
Q |
Rapporto max di copertura |
= |
0,4 SF |
Vp |
Verde privato di pertinenza |
= |
Min. 30% di SF |
Urbanizzazione primaria |
= |
Come da progetto di SUE, nel rispetto delle
indicazioni di PRG |
|
Aree di cessione |
= |
Quota maggiore tra lo standard di zona pari a 15
mq/30mq di SUL (verde 10 mq/30 mq di SUL; parcheggio 5 mq/30 mq di SUL) e le
aree di cessione da quantificare per singolo uso in sede di definizione
dell’intervento così come stabilito dall’articolo 103 delle presenti norme |
7.
L’indice di Utilizzazione Territoriale può essere
incrementato fino a un massimo complessivo di 0,30 mq/mq in caso di
presentazione di Piano Guida sottoscritto dai proprietari di almeno il 50%
dell’intero ambito territoriale, nel rispetto delle disposizioni dettate per
singolo ambito. In questo caso, gli strumenti attuativi potranno prevedere
anche un ampliamento del 20% dei volumi residenziali esistenti alla data di
adozione del presente PRG.
8.
Sono ammessi esclusivamente destinazioni d’uso
residenziali.
9.
Nelle more di approvazione dello strumento urbanistico
esecutivo sui volumi esistenti sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria anche eccedente il mantenimento tecnico funzionale e
l’integrazione degli impianti tecnologici anche esterni.
10.
A cuneo agricolo “attuato” (SUE approvato, convenzione
firmata, aree agricole cedute), l’Amministrazione Comunale dovrà definire le
modalità di gestione dei terreni avendo presente che:
-
trattandosi di un cuneo agricolo da salvaguardare, le
modalità di gestione potranno prevedere che per un congruo numero di anni, gli
agricoltori proprietari e i coltivatori originari del fondo potranno continuare
a coltivarlo (ad esempio: gratuitamente per i primi cinque, in affitto per
…anni);
-
l’ambito per collocazione e configurazione è atto ad
ospitare l’insediamento di un istituto per l’istruzione superiore in campo
agricolo per una superficie territoriale di mq. 25.000.
11.
L’ambito di concentrazione della capacità edificatoria
dovrà essere posto all’intero dell’area delimitata da Via Marene e dalla
viabilità di progetto, in coerenza con la parte già edificata posta a Sud del
compendio; quest’ultima dovrà essere compresa nel progetto di urbanizzazione
dell’ambito di concentrazione della capacità edificatoria con esclusione della
connessione alla la S.S. 231.
A compensazione del trasferimento/smantellamento del
centro aziendale specialistico individuato in PRG, è riconosciuto ai
proprietari una quota aggiuntiva di SUL (da realizzare all’interno del SUE relativo
all’ambito di concentrazione della capacità edificatoria) pari alla Superficie
Coperta esistente alla data di adozione del presente PRG. La ST relativa
all’intervento va computata applicando l’indice di utilizzazione territoriale
(UT) di 0,20 mq/mq, è da considerare in incremento rispetto alla ST della
manovra perequativa, va localizzata nell’ambito di concentrazione della
capacità edificatoria e non è soggetta alle disposizioni di cui al precedente
comma 7.