1.
Nelle aree qualificate dal P.R.G. come "agricole
normali", è ammesso destinare i fabbricati – esistenti o da edificare –
alle seguenti funzioni:
-
di allevamento aziendale di suini;
-
di allevamento aziendale di bovini, equini ed
avicunicoli;
-
di allevamento aziendale di capi minori;
-
di servizio all'attività agricola ed allo svolgimento
delle attività produttive aziendali ed interaziendali, fienili, depositi per
mangimi e sementi, ricoveri per macchine ed attrezzi, ricoveri per allevamenti
di animali domestici di consumo diretto (pollai, porcili, conigliere, ecc.);
-
di abitazione agricola;
-
di allevamento zootecnico di tipo industriale,
limitatamente agli impianti già legittimati con specifico titolo abilitativo al
18 gennaio 1990[1],
ivi compreso quanto necessario allo svolgimento delle attività zootecniche
anche in termini di impianti ed opere accessorie;
-
di conservazione, lavorazione, prima trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali dell'azienda
agricola singola o associata (cantine, caseifici, silos, frigo, ecc.);
-
le serre fisse per colture aziendali;
-
le vasche di accumulo e gli impianti di depurazione di
liquami zootecnici, anche se finalizzati alla produzione di energie.
2.
Sono altresì ammesse le attività agro-turistiche così
come individuate dalla vigente normativa, e strutture per l’allevamento, l’addestramento
e la pensione di animali domestici quali cani e gatti.
3.
Sono comunque escluse le attività moleste, inquinanti e
rumorose.
4.
Gli interventi riguardanti gli allevamenti zootecnici
di tipo industriale ed i loro accessori sono sottoposti a permesso di costruire
e contributo di costruzione indipendentemente dalla natura dei concessionari.
5.
Nelle aree agricole e comunque nelle aree prossime alla
viabilità principale, possono essere insediate attività per l'erogazione di gas
metano per autotrazione anche se non individuate nelle tavole di P.R.G., purché
poste a distanza di sicurezza stabilita dalle disposizioni di legge dalle
residenze civili ed agricole. Nelle fasce di rispetto stradale tali strutture
possono essere concesse solo a titolo precario.