Art. 6         Monitoraggio del progetto di sviluppo di PRG

1.       Il progetto di sviluppo formalizzato nel nuovo Piano Regolatore Generale è sottoposto ad attività di monitoraggio, con riguardo al livello di attuazione, agli effetti generati e ad eventuali necessità di adeguamento.

2.       Gli esiti dell’attività di monitoraggio saranno formalizzati in un apposito rapporto sullo stato di attuazione e perfezionamento del progetto di sviluppo, da pubblicare periodicamente con cadenza massima triennale.