1.
Nelle zone produttive agricole la rispondenza tra le
finalità del P.R.G. e le richieste per interventi edificatori è sottoposta a
verifica attraverso opportuna documentazione fornita dal concessionario
all'atto della richiesta del permesso di costruire:
a) la
documentazione comprovante l'appartenenza a una delle classi di soggetti
giuridici di cui al precedente articolo;
b) la
documentazione sulla disponibilità dei terreni e sulla forma di conduzione
dell'azienda;
c) elenchi
e planimetrie catastali con indicazione delle previsioni di P.R.G. e dei
relativi indici utilizzati per singolo mappale;
d) estratto
delle cartografie del P.R.G. con perimetrazione delle zone interessate alla
edificazione;
e) planimetria
dello stato di fatto e di progetto dell'azienda e relativi indirizzi
produttivi, dimensione degli appezzamenti e ripartizione colturale, assetto
infrastrutturale previsto, classe di vulnerabilità;
f) planimetria
e descrizione dei fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e
destinazione d'uso;
g) indicazione
della forza lavoro dell'azienda, con specificazioni delle giornate lavorative
prestate per ogni singolo addetto.
2. L’assentibilità
del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un atto di
impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento alla destinazione
dell'immobile a servizio delle attività agricole e le sanzioni relative; l'atto
è trascritto sui registri delle proprietà immobiliari. Tale atto non è dovuto
per impianti tecnologici ed interventi fisicamente connessi a fabbricati
aziendali preesistenti che prevedano ampliamento di dimensioni inferiori a 20
mq.