Art. 60      Documentazione per la verifica degli interventi in zona agricola

1.       Nelle zone produttive agricole la rispondenza tra le finalità del P.R.G. e le richieste per interventi edificatori è sottoposta a verifica attraverso opportuna documentazione fornita dal concessionario all'atto della richiesta del permesso di costruire:

a)      la documentazione comprovante l'appartenenza a una delle classi di soggetti giuridici di cui al precedente articolo;

b)      la documentazione sulla disponibilità dei terreni e sulla forma di conduzione dell'azienda;

c)      elenchi e planimetrie catastali con indicazione delle previsioni di P.R.G. e dei relativi indici utilizzati per singolo mappale;

d)      estratto delle cartografie del P.R.G. con perimetrazione delle zone interessate alla edificazione;

e)      planimetria dello stato di fatto e di progetto dell'azienda e relativi indirizzi produttivi, dimensione degli appezzamenti e ripartizione colturale, assetto infrastrutturale previsto, classe di vulnerabilità;

f)       planimetria e descrizione dei fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d'uso;

g)      indicazione della forza lavoro dell'azienda, con specificazioni delle giornate lavorative prestate per ogni singolo addetto.

2.   L’assentibilità del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento alla destinazione dell'immobile a servizio delle attività agricole e le sanzioni relative; l'atto è trascritto sui registri delle proprietà immobiliari. Tale atto non è dovuto per impianti tecnologici ed interventi fisicamente connessi a fabbricati aziendali preesistenti che prevedano ampliamento di dimensioni inferiori a 20 mq.