1.
Edifici di abitazione:
A1) Interventi sull'esistente:
1) Gli
interventi sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti, dovranno avvenire
nell'assoluto rispetto delle tipologie edilizie, delle architetture e dei
materiali da impiegare, sia che si tratti di parti urbane di pregio (residenze
padronali) che di parti rustiche, affinché, a lavori compiuti, l'organismo
architettonico, pur modificato, presenti inalterate le proprie caratteristiche
e la propria valenza ambientale.
2) Tali
risultati potranno ottenersi anche attraverso la modifica o l'eliminazione di
superfetazioni, sovrastrutture e di precedenti inserimenti di elementi
eterogenei.
3) La
demolizione di strutture orizzontali voltate preesistenti, che devono essere
adeguatamente evidenziate nelle tavole di rilievo, è consentita solo quando sia
oggettivamente impossibile il loro mantenimento.
4) Potranno,
inoltre, essere destinate a residenza le parti rustiche tradizionali esistenti,
purché originariamente coperte e chiuse su almeno tre lati con esclusione del
portico antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”) che dovrà essere
sempre lasciato completamente libero. Tale recupero sarà sempre ammesso,
indipendentemente dal rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria, nel
limite massimo di 1.200 mc. di volume della costruzione. Tale limite è elevato
a 1500 mc, quando venga previsto il recupero a fini abitativi dei fabbricati
residenziali tradizionali, in deroga dai limiti di cui alla lettera A, comma 1
del art. 72 e subordinatamente alla presentazione dell'atto di cui al comma 2
art. 60 e comma 6 art. 62 delle presenti Norme.
5) Gli
imprenditori agricoli a titolo principale potranno realizzare il recupero di
cui al precedente punto 4), nel limite massimo di 1200 mc., anche qualora le
dimensioni dell’azienda non consentano l’asservimento dei terreni, previa
corresponsione dei contributi concessori e stipula di atto di impegno al
mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività
agricola.
6) E’
ammesso l’aumento di altezza strettamente necessaria all’adeguamento igienico
sanitario delle altezze interne fermo restando il mantenimento delle strutture
orizzontali voltate come previsto dal punto 3, lettera A1 del medesimo
articolo.
A2) Nuovi edifici:
1) I
nuovi edifici dovranno essere costruiti con l'utilizzazione di tipologie e
materiali tradizionali impiegati nelle zone rurali.
2) I
manti di copertura, quando non siano in "coppi", dovranno comunque
essere in laterizio .
2. La dislocazione nell’ambito aziendale dei
nuovi fabbricati dovrà essere realizzata garantendo la visibilità della parte
rustica tradizionale, qualora esistente, nei confronti della più vicina
viabilità pubblica e comunque di maggiore accesso pubblico. Tale aspetto dovrà
essere dettagliatamente descritto nella relazione illustrativa di corredo alla
istanza.
Fabbricati non residenziali:
1) I
fabbricati non residenziali potranno essere realizzati con i materiali
strutturali che le nuove tecnologie propongono e andranno a proporre,
ricercando la massima coerenza con le tipologie tradizionalmente ricorrenti
nelle zone rurali.
2) I
manti di copertura dovranno preferibilmente essere in laterizio.
3) Sono
comunque escluse le coperture in fibrocemento.
4) Fabbricati, impianti
o manufatti la cui finitura esterna non sia realizzata con intonaco o mattoni a vista con finitura
analoga alla tipologia tradizionale rurale, dovranno essere adeguatamente
mascherati con quinta arborea
piantumata. La piantumazione della dotazione di verde è condizione necessaria
per il rilascio del certificato di agibilità.