1.
Tutte le possibilità edificatorie derivanti
dall'applicazione dei parametri edilizi urbanistici previsti dalle presenti
norme si intendono utilizzabili una sola volta.
2.
Per gli interventi relativi alle abitazioni agricole ed
ai fabbricati direttamente funzionali alle esigenze delle aziende agricole, gli
indici di densità e di utilizzazione fondiaria sono applicabili cumulativamente
sulla stessa superficie; fanno eccezione gli indici relativi agli allevamenti
aziendali di suini, di bovini, di equini e di capi minori i quali non sono
reciprocamente cumulabili.
3.
Per gli interventi relativi ai fabbricati per
l'allevamento zootecnico di tipo industriale ed alle costruzioni rurali per la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli indici di
utilizzazione fondiaria non sono né cumulabili reciprocamente né con gli altri
interventi ammissibili in area agricola.
4.
Gli indici di densità e i parametri di dimensionamento
si intendono riferiti alle colture o alle opere in atto.
5.
Gli interventi e le opere in atto fanno parte
integrante dell'atto di impegno di cui all'art. 25 L.R. n. 56/77 e s.m.i., e la
inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine della applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 69 - L.R. n. 56/77 e s.m.i., modifica di
destinazione d'uso.
6.
Per la residenza, per gli allevamenti industriali
esistenti e per gli edifici per la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e impianti tecnologici, è necessario trascrivere nei pubblici
registri delle proprietà immobiliari il vincolo di inedificabilità su tutti i
terreni utilizzati ai fini edificatori, con gli indici previsti dall'art. 25
della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra
aziende diverse; nel calcolo delle volumetrie edificabili non è consentito
l'utilizzo dei terreni già presi in considerazione in precedenti operazioni.
7.
Le volumetrie ricavabili con l'applicazione degli
indici urbanistici delle presenti norme, andranno considerate al lordo degli
edifici esistenti nel fondo dell'azienda, salvo il caso di demolizione senza
ricostruzione degli edifici stessi o mutamento della destinazione d'uso.