1.
Sono considerati allevamenti aziendali di bovini
ed equini quelli per i quali almeno il 60% delle unitą foraggere (U.F.)
consumate all'anno per l'alimentazione del bestiame possa essere prodotta in
azienda su terreni in proprietą, affitto o altro titolo legale di godimento.
2.
Sono considerati allevamenti suinicoli ed avicunicoli
di tipo aziendale quelli per i quali almeno il 35% delle unitą foraggere (U.F.)
consumate all'anno per l'alimentazione del bestiame possono essere prodotte in
azienda su terreni in proprietą, affitto, o altro titolo legale di godimento.
3.
Sono considerati allevamenti zootecnici aziendali di ovini
e caprini quelli per i quali almeno il 60% delle unitą foraggere (U.F.)
consumate all'anno per l'alimentazione del bestiame possono essere prodotte in
azienda sui terreni in proprietą, affitto, o altro titolo legale di godimento.
4.
Gli allevamenti aziendali devono disporre di strutture
adeguate allo stoccaggio delle deiezioni animali come stabilito dai competenti
organi.