1.
Per interventi riguardanti fabbricati di servizio all'azienda
agricola valgono i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
o
SUL- Superficie Utile Lorda/Superficie Coperta = 85 mq.
per ogni ettaro di superficie costituente l'azienda;
o
H max = 7,50
metri.
2.
I sili a trincea (platea e muri di contenimento in calcestruzzo)
con muri di contenimento di altezza:
-
inferiore a metri 1,50 non vengono considerati
fabbricati di servizio e possono essere edificati a confine;
-
compresa fra metri 1,50 e metri 2,00 non vengono
considerati fabbricati di servizio e possono essere costruiti a confine, ma
devono distare almeno metri 5,00 dal ciglio stradale;
-
superiore a metri 2,00 sono considerati fabbricati di
servizio.
La linea di spiccato per il calcolo dell’altezza non
prende in considerazione la sistemazione del terreno volta all’interramento
della struttura.
3.
I silos in elevazione di qualsiasi altezza devono
distare dal confine una distanza pari a metà dell’altezza con un minimo di m.
5,00.
4.
Le vasche fuori terra per accumulo liquame
compatibilmente con la fruibilità della struttura, devono essere schermate da
cortina vegetale. La linea di spiccato
per il calcolo dell’altezza non prende in considerazione la sistemazione del
terreno volta all’interramento della struttura.
5.
Con esclusivo
riferimento alle aziende frutticole che dimostrino una superficie aziendale
specificatamente destinata a detta coltivazione superiore a 40 ha da almeno cinque anni e che abbiano già
esaurito la volumetria di cui all’articolo 72, sono considerati fabbricati di servizio
quelli destinati all’accoglienza di personale temporaneo non residente; tale
destinazione, se non compresa nel presente articolo, è da considerarsi alla
stregua di abitazione agricola; gli interventi di cui sopra sono realizzati nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
·
superficie
utile lorda massima di mq. 500;
·
rigoroso
ossequio alla tipologia rurale ed ai disposti di cui all’articolo 61 comma 2
prima linea ed articolo 72;
·
stipula di
convenzione registrata e trascritta avente i seguenti contenuti
Ø impegno all’utilizzo delle strutture esclusivamente
nel periodo dal 1° aprile al 15
dicembre;
Ø utilizzo a titolo gratuito della struttura da
parte dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le spese gestionali, nel
periodo di inutilizzo dal 16 dicembre al 31 marzo di ogni anno; è comunque esplicitamente
escluso l’utilizzo, da parte dell’amministrazione comunale, di carattere
residenziale;
Ø
sanzione in
caso di utilizzo al di fuori dei termini stabiliti, pari al 50% del valore
venale della struttura utilizzata;
6.
E' fatto salvo il rispetto delle distanze previste dal
Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 N.495
aggiornato con D.P.R.16.9.96 n.610 e s.m.i.