1.
Per gli imprenditori agricoli a titolo principale
ed i soggetti ad essi equiparati, sono assentibili i seguenti interventi:
a)
per aziende di almeno 1 Ha in proprietà, costruzione di
nuovi fabbricati per allevamenti non superiori a 10 U.B.A. o ampliamento degli
esistenti non superiore al 10% della SUL.
b)
nuova costruzione o ampliamento di fabbricati di
servizio sino a 100 mq. di superficie utile ottenibile al netto dell'esistente,
per aziende di almeno 1 Ha. in proprietà.
c)
ampliamento del 50% del volume residenziale esistente
per un max di 700 mc. ottenibili a fine
intervento, e comunque entro i limiti di cui al comma 12 dell’Art. 25 della
L.R. 56/77 e smi. Nel caso in cui per l’edificio esistente sia previsto
topograficamente l’intervento di ristrutturazione, gli ampliamenti dovranno
seguire le disposizioni contenute alla lettera a), comma 5 art. 22 delle
presenti NTA.”.
2.
Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma
1 precedente, sono assentibili i seguenti interventi:
a)
È ammessa la variazione di destinazione d'uso a
residenza extragricola o conferma della destinazione extragricola, nei casi
previsti all'art. 25, L.R. n. 56/77 e s.m.i., nei casi topograficamente
definiti nella cartografia di progetto del P.R.G., nei casi di edifici
tradizionali abbandonati ed esterni ad aziende agricole attive e non più
utilizzati come residenze rurali (abitazioni coloniche), per l'intero volume
propriamente residenziale.
Potranno, inoltre, essere destinate a residenza le parti rustiche
tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse su almeno tre
lati, formanti un unico corpo con la parte civile, con esclusione del portico
antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”) che dovrà essere sempre
lasciato completamente libero. Tale recupero sarà sempre ammesso,
indipendentemente dal rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria, qualora
l’intervento riguardi l’intero complesso edilizio aziendale originario; nel
caso in cui l’intervento determini un aumento di unità abitative o riguardi
unità immobiliare frazionata in data successiva alla adozione del presente
Piano (18 Gennaio 2006) dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
·
I.f. : 0,5
mc./mq.
·
Rc : 20%
·
V minimo della costruzione per ogni unità
immobiliare: quello esistente ovvero 450 mc.
E’ comunque sempre consentito,
anche in deroga ai parametri precedentemente descritti, l’intervento volto alla
creazione di un numero unità immobiliari non superiori a due per interventi
destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo determinato dallo sdoppiamento o
ricongiungimento del nucleo familiare, in presenza di familiari con rapporto di
parentela fino al 2° grado che con atto unilaterale registrato e trascritto si
impegnino a risiedere per anni 5 dall’agibilità del fabbricato; in caso di
violazione a tale impegno, se non per causa di morte e di invalidità, sarà
applicata una sanzione pari al doppio del valore venale della volumetria
realizzata oggetto di deroga; le modalità rispetto alla applicazione della
sanzione sono riportate all’interno del predetto atto unilaterale.
L'utilizzo delle parti rustiche tradizionali esistenti rientra nel
conteggio dei volumi in ampliamento.
Tale recupero è consentito in subordine all’approvazione, da parte del
Consiglio Comunale, di uno specifico abaco per il recupero dei fabbricati
rurali.
E’ ammesso l’aumento di altezza strettamente necessaria all’adeguamento
igienico sanitario delle altezze interne fermo restando il mantenimento delle
strutture orizzontali voltate come previsto dal punto 3, lettera A1 art. 61.
I fabbricati residenziali edificati per uso extragricolo regolarmente
iscritti al N.C.E.U. potranno essere ampliati in aderenza con il fabbricato
principale nel rispetto di ognuno dei seguenti limiti:
- volume
massimo della costruzione a fine intervento 750 mc; tale volume può essere
aumentato fino a un massimo complessivo di 900 mc., senza obbligo di aderenza
con il fabbricato principale, per interventi destinati a soddisfare il
fabbisogno abitativo determinato dallo sdoppiamento o ricongiungimento del
nucleo familiare, in presenza di familiari con rapporto di parentela di 2°
grado che con atto unilaterale registrato e trascritto si impegnino a risiedere
per anni 5 dall’agibilità del fabbricato; in caso di violazione a tale impegno,
se non per causa di morte e di invalidità, sarà applicata una sanzione pari al
triplo del valore venale della volumetria realizzata in esubero rispetto ai 750
mc.;
-
superficie coperta massima complessiva sul fondo 300
mq
-
20% del volume residenziale (50% del volume
residenziale per interventi destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo
determinato dallo sdoppiamento o ricongiungimento del nucleo familiare);
-
indice fondiario di 1,2 mc./mq
-
rapporto di copertura di 0,5 mq/mq
-
contestuale riqualificazione dell’intero fabbricato e
dell'area circostante, in sintonia con la realtà tipologica limitrofa più
qualificante
Il requisito di edificazione per uso extragricolo sarà verificato sulla
scorta dell'originario provvedimento autorizzativo rilasciato
dall'Amministrazione Comunale.
In tutti i casi di ampliamento l'altezza massima non deve superare i m.
7,50.
Per tutti gli interventi ammissibili dovranno essere cedute aree per
servizi pubblici, secondo quanto previsto dalle presenti norme per singolo uso
così come stabilito dall’articolo 103 delle presenti norme.
b)
variazione di destinazione d’uso a destinazione
T1”Alberghi” e T5 “Esercizio pubblico” (limitatamente all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande di tipo A ex legge 287/1991), dei
fabbricati cartograficamente individuati come soggetti a “restauro scientifico”
e “risanamento conservativo”; è fatto salvo il reperimento obbligatorio in situ
degli standards e, in caso di assenza di sistemi a rete, la dotazione dei servizi
dovrà essere realizzata in forma diretta ed autonoma in conformità alle
normative di settore. L’area di intervento dovrà essere servita da viabilità di
accesso pubblica o asservita tale, con caratteristiche dimensionali che
contemperino il rispetto del contesto ambientale con il volume di traffico
generato dall’intervento.
c)
manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia senza variazione di destinazione d'uso e con espressa
esclusione degli ulteriori interventi.
d)
in presenza di fabbricato principale, l’esecuzione di
fabbricati per autorimesse, ricovero cavalli da equitazione, ricovero attrezzi
da giardino o comunque pertinenze dell'abitazione, nel rispetto dei seguenti
indici:
SUL
(Superficie Utile Lorda) - Sc (superficie coperta) max |
10 mq./100 mc.di.vol. res. |
Altezza
massima misurata all'imposta del tetto |
3,50 m. |
Superficie
coperta massima |
60 mq. |
Volume
massimo complessivo di solido emergente sul fondo |
1.200 mc. |
Superficie
massima coperta complessiva sul fondo |
300 mq. |
Tali fabbricati devono
tipologicamente armonizzare con l'esistente e con l'ambiente, essere coperti
con lo stesso materiale del fabbricato principale ed essere costruiti in unico corpo
col fabbricato principale o alla distanza minima di m. 5,00 fatto salvo il
rispetto della distanza (D) tra pareti e pareti finestrate e l'applicazione
della specifica normativa sanitaria per la realizzazione delle stalle.
e)
Le attività produttive, terziarie e commerciali
legittimamente esistenti ed individuate cartograficamente quali edifici
produttivi incongrui in area agricola, purché non comprese nell’elenco delle
industrie insalubri di cui all’art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, sono
confermate.
Ulteriori aumenti saranno ammessi nella misura pari al 50% delle
Superfici Utili Lorde delle strutture esistenti alla medesima data, con
riferimento alla destinazione d’uso esistente legittimata; il mutamento d’uso
delle superfici incongrue esistente all’adozione delle presenti norme è
consentito esclusivamente per la riconversione del fabbricato all’uso
residenziale.
Qualora sia stata utilizzata la predetta facoltà di ampliamento del 50%
dell’attività produttiva esistente il mutamento d’uso a residenza è assentito
solo decorsi 10 anni dalla fine lavori ad essa correlata.
Potranno inoltre essere destinate alle suddette attività produttive e
terziarie, le parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente
coperte e chiuse almeno da tre lati con esclusione del portico antistante
stalla e fienile (detto anche “pendizzo”) che dovrà essere sempre lasciato
completamente libero.
Tale recupero sarà sempre ammesso, indipendentemente dal rispetto degli
indici di utilizzazione fondiaria e del rapporto di copertura. Qualora
nell'ambito aziendale siano presenti volumi non tradizionali, sarà ammissibile
la loro sostituzione per ospitare le attività produttive commerciali e
terziarie esistenti, di cui al primo paragrafo della presente lettera e), con
un nuovo organismo. In tal caso il nuovo volume dovrà rispettare le
caratteristiche tipologiche e l'impiego di materiali rispondenti ai criteri di
idoneo inserimento nel contesto ambientale rurale.
In tutti i casi di ampliamento l'altezza massima non deve superare i m.
7,50 ovvero, qualora superiore, l’altezza dei fabbricati preesistenti
adiacenti.
f)
costruzione di fabbricati uso deposito attrezzi
agricoli su terreni liberi da edificazione secondo le seguenti prescrizioni:
a)
Per fondi in proprietà di superficie fino a 3.810 mq
(una giornata piemontese):
Superficie
minima del fondo |
1.000 mq in proprietà |
Rapporto
di copertura |
85 mq/Ha del fondo in proprietà |
Superficie
Coperta massima |
20 mq |
H max |
2,50 metri alla gronda |
Il
materiale esterno dovrà essere in legno |
|
La
copertura dovrà essere in laterizio, legno o tegole canadesi |
b)
Per fondi in proprietà maggiori di 3.810 mq. (una
giornata piemontese) si applicano integralmente i parametri dell'articolo 70.
La realizzazione di tali manufatti è soggetta ad atto, registrato e
trascritto, di vincolo al mantenimento d’uso alla destinazione agricola.
g)
La norma si applica anche nelle zone di rispetto
dell’abitato.