1.
Negli interventi in territorio agricolo, compreso il
mutamento di tipo di allevamento, è necessario rispettare le seguenti distanze,
nel rispetto delle distanze minime dalla viabilità:
DISTANZE DA (in mt.) |
||||||
TIPO DI INTERVENTI |
Confini privati D1 (1) |
Residenza conduttore D2 |
Altre residenze sparse D3(4) |
Centro frazionale D4 |
Urbano capoluogo D5 |
Ricreative alberghiere Camping D6 |
Abitazioni
agricole |
5 |
|
10 |
|
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10 |
Fabbricati
di servizio |
5 |
|
10 |
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10 |
Serre
fisse |
0,50 H |
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Allevamento
aziendale di suini ed accessori connessi |
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Ampliamento |
5 |
Esistente |
100 (3) |
300 (5) |
500 |
Esistente |
Nuovo
impianto |
5 |
30 |
200 (3) |
500 |
1.000 |
500 |
Allevamento
aziendale di bovini – equini ed accessori connessi |
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|
Ampliamento |
5 |
Esistente |
Esistente |
Esistente |
150 |
Esistente |
Nuovo
impianto |
5 |
30 |
50 |
150 |
500 |
150 |
Allevamento
aziendale capi minori ed accessori connessi |
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|
|
Ampliamento |
5 |
Esistente |
Esistente |
Esistente |
150 |
Esistente |
nuovo
impianto |
5 |
30 |
30 |
100 |
300 |
30 |
Fabbricati
ed impianti per allevamenti industriali ed accessori connessi (ad eccezione di residenze, spogliatoi e destinazioni
assimilabili che, ai fini delle distanze, vengono assimilati ad “Abitazioni
agricole” ): Ampliamento |
5 |
Esistente |
100 |
300 |
1.000 (2) |
Esistente |
Costruzione
silos in elevazione |
0,50 H, minimo m.5.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Costruzione
silos a trincea con altezza inferiore o uguale a 2,00 metri |
A confine |
- |
- |
- |
- |
- |
Costruzione
silos a trincea con altezza superiore a 2,00 metri |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
ESISTENTE :
vale la distanza esistente, se inferiore ai valori previsti per il nuovo
impianto
AMPLIAMENTO
: si intende anche in corpi separati fisicamente dai volumi esistenti, ma
prossimi ai volumi ad analoga destinazione.
La trasformazione
degli allevamenti aziendali di bovini, esistenti al 3 settembre 1996[1],
in allevamenti aziendali di suini, è soggetta alle stesse distanze indicate per
l’ampliamento degli allevamenti suini.
La
trasformazione degli allevamenti aziendali di bovini, esistenti al 3 settembre
1996[2],
in allevamenti aziendali di capi minori, è soggetta alle stesse distanze
indicate per l’ampliamento degli allevamenti di capi minori
Le distanze
previste per letamaie, impianti di
depurazione e vasche di accumulo a cielo
aperto soggiacciono alle identiche distanze del fabbricato principale a cui
sono preluse.
(1) Può valere distanza
inferiore, purché venga prodotto atto notarile di assenso del proprietari
confinante, registrato e trascritto;
(2) Per gli allevamenti industriali
di bovini ed equini, esistenti al 29 giugno1983[3]: 300
mt.
(3) Nel caso di impianti su
lettiera permanente, con produzione esclusiva di letame palabile, le distanze
sono ridotte del 50%;
(4) Può valere distanza
inferiore, con un minimo di m. 30, purché venga prodotto atto notarile di assenso registrato e
trascritto del proprietario interessato da tale fascia di rispetto.
(5) Il progetto di Piano
recepisce la previgente distanza di 150 m. per un arco temporale limitato e con
riferimento ad impianti di limitata entità; le istanze volte alla realizzazione
di impianti di allevamento saranno quindi assentibili qualora:
a.
siano presentate
in conformità con la norma e con completezza di documentazione entro mesi sei
dall’approvazione del presente PRG;
b.
sia dimostrato che il numero di capi effettivi del centro
aziendale, dimostrabili dal registro A.S.L., non superi le 2.000 unità a fine
intervento;
c.
non sia possibile, nell’ambito del centro aziendale, la localizzazione dell’impianto in ossequio
alla distanza di 300 mt.;
D5 = Zona urbana costituita
dalle destinazioni residenziali, produttive artigianali industriali e
terziarie, servizi (scolastici, civili, religiosi, per attrezzature di
interesse generale) contenute nella cartografia di P.R.G.
2.
Distanze maggiori di quanto previsto nel presente
articolo possono essere comunque previste in sede di Regolamento di Igiene.
3.
Sono comunque fatte salve le prescrizioni delle vigenti
disposizioni legislative di carattere igienico sanitario.