Art. 80      Aree agricole speciali per impianti produttivi ed attrezzature tecniche connesse all'attività agricola (E1)

1.       Il P.R.G. individua nelle tavole di zonizzazione le aree specificatamente destinate alla realizzazione di impianti produttivi e attrezzature tecniche destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2.       Si applicano i seguenti parametri e indici:

-          Sup. max ad abitazione = 50% della S.U. tot. con un max. di 150 mq.;

-          Aree di cessione per opere di urbanizzazione o convenzionate ad uso pubblico = 10% di S.f.

 

Uf = indice di fabbricabilità

0,90 mq/mq di Sf

Rc = rapporto di copertura

0,60 mq/mq di Sf

Hmax = altezza massima

10,00 metri o quella esistente se superiore

Dc = distanza minima dai confini

5,00 metri

Ds = distanza minima dalle strade pubbliche

10,00 metri

VL = visuale libera

0,50

Alloggio del conduttore o del custode

Come per le aree artigianali, con un max di 150 mq di SUL

Aree di cessione

10% di SfA

3.       Gli interventi previsti, non configurandosi in funzione della conduzione del fondo, saranno onerosi ed assoggettati all’obbligo della cessione aree per opere di urbanizzazione, a prescindere dai soggetti giuridici che intervengono.

4.       Nell’area E1 in località Loreto dovrà essere prevista una fascia alberata al confine con l’area polifunzionale e sono escluse attività e processi produttivi molesti e inquinanti nonché tipologie incompatibili con le attigue zone polifunzionali.

5.       Nell’area E1 in località Boschetti dovrà essere prevista un’idonea protezione per il Rivo S. Giacomo.

6.       Nell'area E1 prospiciente la Strada Provinciale n. 192 – tronco Levaldigi-Fossano, destinata specificatamente alla realizzazione di impianto essicatura cereali ed attività di corredo, si applicano i seguenti parametri ed indici:

  UF                                                               = 0,9 mq./mq. di S.f.;

  RC                                                              = 0,6 mq./mq. di S.f.;

  H max                                                          = 10 ml.; Tale altezza è derogabile per particolari esigenze di  lavorazione o stoccaggio nel rispetto del volume max. realizzabile sul lotto.

- Lotto minimo di intervento                            = lotto intero

- Distanza minima dalle strade pubbliche         = 10 m.;

- Distanza dai confini                                      = 5 m.; o ribaltamento

- Distanza degli impianti di essiccazione

  dai locali abitabili esterni al perimetro

  dell’area                                                       = m.100

- Sup. max ad abitazione                                = 50% della S.U. tot. con un max. di 150 mq.;

- Caratteristiche tipologiche

 = Il progetto esecutivo degli interventi sull’area dovrà essere corredato da adeguato approfondimento grafico e fotografico e motivata relazione, redatta da tecnico abilitato laureato con specifica competenza in materia, che dimostrino le cautele e soluzioni realizzate per ottenere, anche con elementi architettonici di occultamento, un adeguato ambientamento rispetto al contesto paesistico in cui si inserisce.

- Area convenzionata ad uso pubblico

   per  pere di urbanizzazione                                 = 10% di S.f. e comunque l’area di parcheggio frontestante

- Opere di urbanizzazione 

  correlate obbligatorie                                    = interventi necessari per la messa in sicurezza

                                                                      dell’accesso viario. La realizzazione di tali opere

                                                                      condiziona l’agibilità dei fabbricati realizzati

                                                                      sull’area.

Il primo permesso di costruire sull’area dovrà essere preceduta dall’approvazione delle “Opere di urbanizzazione correlate obbligatorie” e da “relazione geologica e tecnica.”

L'agibilità della struttura è condizionata alla definitiva chiusura dell'impianto di essicatura cereali localizzata in Via Ceresolia supportata da atto unilaterale di impegno a tale chiusura, registrato e trascritto, salvo applicazione di sanzione reiterabile di 100.000 euro.