1.      
Tali aree, individuate come le aree di stretta
pertinenza funzionale e visiva delle zone d'acqua, sono suscettibili di
sviluppo a parco attraverso la progettazione urbanistica esecutiva delle
penetrazioni pubbliche, delle aree di sosta e ristoro e di eventuali oasi
naturalistiche e faunistiche integrate con il mantenimento delle attività
agricole.
2.      
Nelle more della formazione dello strumento urbanistico
esecutivo si applicano per intero i disposti previsti al titolo II° capo V°
della presente normativa.
3.      
Le zone d'acqua dei "laghi di San Lorenzo",
della Regione Sant’Anna e della Cascina Monastero sono individuate dal P.R.G.
vigente.
4.      
La presente variante intende migliorare le peculiarità
naturalistiche - ambientali, attraverso l'ampliamento dell'area di protezione
alle prescrizioni di seguito indicate:
-         
sull'area di protezione sono ammesse le normali
attività agricole, ma è vietata l'edificazione di ogni tipo.
-         
sull'area di protezione è ammessa la realizzazione
in precario di capanni per l’osservazione avifaunistica congruenti con le
peculiarità del sito e la destinazione;
-      per la sola Area di San Lorenzo è ammessa
inoltre l'attività ippica e, la conseguente edificazione, fatto salvo il
rispetto delle limitazioni dell’art.29, comma 1, della L.R. 56/77 e s.m.i.,
delle strutture strettamente necessarie al suo svolgimento: scuderia, deposito
foraggi, magazzini, selleria, mascalcia nei limiti massimi di 200 mq. di
superficie coperta e previo l’utilizzo di materiale esterno in legno e
copertura in laterizio, legno o tegole canadesi.
5.      
Sugli edifici esistenti nell’ambito della campagna
parco di San Lorenzo è ammesso l'intervento di recupero attraverso la
"manutenzione ordinaria" o il "restauro e risanamento
conservativo". E' ammesso inoltre l'ampliamento una tantum in adiacenza
e coerenza architettonica con il volume esistente, volto alla ricomposizione
planovolumetrica, secondo i seguenti parametri:
 
| 
      | 
  
   Superficie
  utile lorda in ampliamento  | 
  
   =  | 
  
   2.600
  mq.  | 
 
| 
   Hmax  | 
  
   Altezza
  massima  | 
  
   =  | 
  
   12,50
  metri o superiore se esistente   | 
 
| 
   Dc  | 
  
   Distanza
  minima dai confini di proprietà  | 
  
   =  | 
  
   10,00
  metri  | 
 
| 
   Dz  | 
  
   Distanza
  minima dai confini di zona  | 
  
   =  | 
  
   10,00
  metri per i volumi principali  | 
 
| 
   D  | 
  
   Distanza
  minima tra edifici  | 
  
   =  | 
  
   10,00
  metri tra pareti e pareti finestrate  | 
 
| 
   VL  | 
  
   Indice
  di visuale libera  | 
  
   =  | 
  
   1,0
  H  | 
 
| 
   Vp  | 
  
   Verde
  privato  | 
  
   =  | 
  
   500%
  della SUL in ampliamento al lordo dell’esistente   | 
 
| 
      | 
  
   Destinazione
  d’uso ammissibile:  | 
  
   =  | 
  
   S5  |