1.
Il P.R.G. individua le aree destinate al rimessaggio di
"camper" e "roulotte".
In tali aree si interviene attraverso S.U.E., nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
-
il deposito dei "camper" e delle
"roulotte", non potrà essere a cielo aperto, ma con protezione a
mezzo di tettoia con struttura in acciaio o legno lamellare, aperte sui quattro
lati.
-
L'area coperta, calcolata sulle superfici di copertura
delle tettoie e delle altre strutture di pertinenza dell'impianto, deve essere
contenuto nel rapporto di 0,5 mq./mq. di S.f.
-
Dovrà essere lasciata una quota "a verde privato
vincolato" non inferiore al 30% della superficie territoriale.
-
I limiti esterni dell'intera area dovranno essere
piantumati con essenze idonee a costituire una cortina verde continua, in grado
di occultare le strutture.
-
La recinzione potrà essere a parete cieca, ma in tale
caso, la piantumazione di cui al punto precedente, dovrà essere posta
all'esterno della recinzione medesima.
-
Area da cedere o convenzionare ad uso pubblico, 10% di
S.F.
2.
La distanza della recinzione dal canale è di mt. 5,00
dal limite della sponda.
3.
La distanza di edificazione delle tettoie deve
rispettare il successivo articolo 97.