1.
Al di fuori delle aree urbanizzate ed urbanizzande e
del perimetro dei centri frazionali:
a)
Il rispetto alla viabilità, agisce su di una fascia di
larghezza variabile a seconda delle caratteristiche della rete.
a)
In caso di discordanza fra indicazioni cartografiche
non in contrasto con le norme nazionali e quelle sopra descritte prevalgono le
prime.
b)
In esso sono possibili solo gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente. L’eventuale ampliamento dei soli edifici rurali
ad uso residenziale ammesso in misura non superiore al 20% del volume
preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche, dovrà avvenire sul lato
opposto all’infrastruttura da salvaguardare, con atto di rinuncia del concessionario
all’incremento di valore dell’intero manufatto in caso di esproprio.
c)
In esso sono realizzabili a titolo precario impianti
per la distribuzione carburante comunque mai a distanza inferiore a ml. 50
dagli incroci, ed altre strutture pubbliche che, per particolari esigenze (es.
cabine ENEL) devono essere agibili direttamente dalla strada.
d)
Le fasce di rispetto dalla viabilità sono preordinate
all'esproprio per la realizzazione o il miglioramento funzionale delle
infrastrutture.
e)
Nell'edificazione sono da osservare distanze minime dal
ciglio stradale, da misurarsi in proiezione orizzontale secondo le quantità
sotto riportate: a tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla
proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti
da progetti approvati; a meno che sulle tavole di P.R.G. siano indicate fasce
di rispetto di ampiezza maggiore, le distanze minime di cui sopra sono fissate
secondo la classificazione fatta ai sensi del presente articolo.
f)
Le recinzioni delimitanti aree private devono distare
almeno mt. 3,00, come stabilito dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione del
Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 N.495 aggiornato con D.P.R.16.9.96
n.610 e s.m.i., ovvero a titolo precario possono essere arretrate di mt. 0,50
rispetto al ciglio della strada esistente e, comunque, ad una distanza non
minore di metri 1,50 dal bordo esterno della banchina, mentre gli ingressi
carrabili devono avere un arretramento superiore o uguale a m. 5,50 dal ciglio
stradale. Saranno comunque fatte salve distanze maggiori prescritte dagli enti
proprietari delle strade.
g)
Non sono ammessi permessi di costruire che comportino
aperture di nuovi accessi, che non siano previsti nel presente P.R.G., su
strade statali e sulle strade provinciali per le quali sia stata prevista una
fascia di rispetto di ml. 30.
h)
I permessi di costruire che comportino aperture di
nuovi accessi sulle restanti strade provinciali possono essere rilasciate
soltanto se sia stata rilasciata preventivamente l'autorizzazione all'apertura
dei nuovi accessi da parte degli Enti interessati.
i)
In tutto il territorio comunale al di fuori delle aree
urbanizzate ed urbanizzande e dei centri frazionali si debbono osservare le
seguenti distanze minime dal ciglio dalle strade esistenti o previste, ai sensi
e con i criteri degli artt, 4 e 5 del D.M. 1404/68 nonché dal confine stradale
come definito dall’art. 3 comma 1) punto 10)
del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (Codice
della Strada), se di maggior tutela dell’infrastruttura:
-
m. 60 per autostrade
-
m. 40 per superstrade
-
m. 30 per le strade statali e per strade provinciali e
comunali aventi larghezza della sede superiore od uguale a m.10,50
-
m. 20 per le strade provinciali e comunali aventi
larghezza della sede inferiore a m. 10,50
-
m. 10 per le strade vicinali
-
m. 5 o quella esistente, per le strade private
interpoderali. Tale distanza è derogabile previo atto notarile di assenso
registrato e trascritto di tutte le proprietà servite dalla medesima strada.
e le distanze minime dal confine stradale (così come definito dal
Titolo I all’art. 3 comma 10 del Codice
della strada), ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.
Con riferimento ai contenuti
dell’articolo 3.13 comma 5 “Rete stradale” delle Norme di Attuazione
del Piano Territoriale Provinciale
approvato con D.G.R. n.241-8817 del 24.2.2009, atteso che solo con tale
dispositivo è da ritenersi efficace ai sensi del Codice della Strada la
prescrizione relativa alla classificazione della viabilità extraurbana
secondaria provinciale quale classe C ai sensi e per gli effetti del nuovo
codice della strada, sono consentite distanze in deroga da quanto previsto ai
commi precedenti e dalla cartografia di piano , purchè ossequino i disposti
dell’articolo 3 e 4 del Decreto Ministeriale 1° aprile 1968 numero 1404 e sia
prodotto nulla osta favorevole dell’ente proprietario della strada formulato su
istanza pervenuta precedentemente all’efficacia della citata norma provinciale.
2.
All'interno delle aree urbanizzate ed urbanizzande e
dei centri frazionali:
a)
In esse valgono le eventuali prescrizioni grafiche
relative agli allineamenti da tenere nelle nuove costruzioni e ricostruzioni,
in mancanza delle quali valgono le prescrizioni stabilite per le singole zone o
negli strumenti urbanistici esecutivi e convenzioni approvati alla data di
adozione del presente P.R.G.C. (18 Gennaio 2006).
b)
Dovranno sempre e comunque essere rispettate le
disposizioni del D.L. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del
D.P.R. 16.12.1992 N.495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione) nonché
delle loro successive modifiche ed integrazioni.
c)
Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al
punto 12, art. 9 delle presenti NTA.