1.
Le aree di salvaguardia distinte in “zona di tutela
assoluta” e “zona di rispetto” di pozzi e sorgenti di captazione d'acqua
di acquedotti pubblici agiscono in ossequio a quanto previsto dal Regolamento
regionale 11 dicembre 2006 n.15/R.
2. L’eliminazione di
pozzi e sorgenti di captazione d'acqua di acquedotti pubblici, acclarata con
certificazione del gestore, comporta la eliminazione automatica dell’area di salvaguardia.