1.
SUL - Superficie utile lorda delle costruzioni
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
2.
Sc = Superficie coperta delle costruzioni
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
3. Rc = Rapporto di
copertura
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
4. V = Volume della
costruzione
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
5. Volume
residenziale o per funzioni accessorie alla residenza:
A tale volume si fa riferimento per il
conteggio degli oneri di urbanizzazione, per il computo delle quantità minime
di parcheggi privati e delle cessioni area.
E’ definito come la somma dei prodotti della superficie utile lorda di
ciascun piano per l'altezza convenzionale di m. 3,00, ovvero per l'altezza
reale netta, qualora sia maggiore di m. 3,00. Per i sottotetti, anche qualora
privi della totalità dei requisiti di agibilità, il volume residenziale è
costituito dalle porzioni aventi altezza media di m. 2,40 e minima di m. 1,60
per i vani ad uso abitativo e altezza media di m. 2,20 e minima di m. 1,40 per
gli spazi accessori e di servizio. L’altezza virtuale da considerare per il
calcolo del volume è di m. 3,00 ovvero l’altezza reale media, qualora sia
maggiore di 3.00. Non vengono conteggiati nel volume residenziale:
-
le parti interrate o seminterrate, fino ad un massimo
di m. 1,00, misurato dal piano marciapiede all’estradosso della soletta, quando
non abbiano caratteristiche abitabili;
-
i volumi sottotetto privi in ogni loro parte delle
caratteristiche indicate alla 2^ linea 2° paragrafo del presente comma e
quelli privi di idonea scala di accesso.
6. Volume abitativo
A tale volume si fa riferimento per la verifica dei requisiti di
agibilità. I requisiti igienico sanitari di tale definizione sono fissati dalle
vigenti leggi e, per quanto in esse specificamente disposto, dal regolamento
edilizio comunale.
7. H = Altezza
della costruzione
Hmax
= Altezza massima dell’edificio
La definizione è demandata al Regolamento Edilizio.
8. Altezza media
dei piani sottotetto
La definizione è demandata al Regolamento Edilizio.
9. Dc = distanza
della costruzione dal confine di proprietà
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
Ad integrazione di quanto disciplinato dal regolamento edilizio, si
applicano le successive disposizioni.
·
L’applicazione del parametro di visuale libera può
determinare distanze maggiori.
·
Specifiche prescrizioni ed opportunità di intervento
possono essere previste dalla presente normativa nelle singole zone
urbanistiche, così come possono essere previste dalla disciplina
particolareggiata del centro storico.
·
Sono
consentite distanze inferiori a quelle previste nelle singole zone, purché
venga prodotto atto notarile di assenso
del proprietario confinante registrato e trascritto, nel rispetto della
distanza tra pareti finestrate dei fabbricati e dell'indice di visuale libera. Per
gli effetti del precedente paragrafo qualora la proprietà confinante appartenga
ad Ente o Società di Gestione di
Infrastrutture è sufficiente la presentazione del Nulla-Osta di competenza
emesso da esso. In caso di:
o
interventi di
sopraelevazione e realizzazione di interventi pertinenziali di altezza
inferiore a tre metri e che comportino la realizzazione di un volume della
costruzione e/o superficie coperta inferiore al 20% del fabbricato principale;
o
sili a trincea
di cui all’Articolo 70 comma 2;
è sufficiente la presentazione
di scrittura privata di assenso del proprietario confinante. L’assenza dei descritti atti di assenso determina
contrasto con il PRGC.
·
Il minimo potrà essere ridotto a ml. 0,00:
· se
preesiste parete a confine non finestrata;
· quando
la sopraelevazione sia impostata su fabbricato legittimo ed effettuata in
aderenza sopra la verticale di costruzione preesistente;
· se
l'intervento è inserito in strumenti urbanistici esecutivi;
· in
permessi di costruire unitari di più corpi di
fabbrica;
· per i
manufatti adibiti all’erogazione dei pubblici servizi (energia elettrica,
telefonia, gas, telematica), con altezza massima di m. 3,00 purché la parete a
confine sia cieca;
potrà, inoltre, essere ridotto a ml. 3,00, quando
a confine siano esistenti aree a verde pubblico, aree a verde di arredo o parcheggi
pubblici previo assenso del Consiglio Comunale.
·
Per quanto attiene la distanza dai confini di
proprietà, i volumi interamente interrati sono ammessi nel rispetto delle
disposizioni dettate dal codice civile in materia.
10. Dz = distanza dai
confini di zona
E' la distanza intercorrente tra il fabbricato e il confine di zona e
si applica tra zone omogenee diverse.
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi dell’art.
2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, generanti distanza, le
zone:
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -
fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle
proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C).
Negli interventi di nuova edificazione di edifici residenziali, e
nell'ampliamento o sopraelevazione di edifici residenziali, si applica una
distanza minima di 5,00 mt.
Negli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici
produttivi, direzionali e commerciali si applica una distanza minima di 5,00
mt. nelle zone di completamento.
Negli interventi di nuova edificazione di edifici produttivi,
direzionali e commerciali si applica una distanza minima di 10,00 mt., ad
eccezione di confini zona che intercorrono tra il lotto e parcheggi pubblici o
verde pubblico di arredo, se attuati come aree di cessione relative
all'intervento stesso per i quali si applica una distanza minima di 5,00 mt.
Specifiche prescrizioni ed opportunità di intervento possono essere
previste dalla presente normativa nelle singole zone urbanistiche, così come
possono essere previste dalla Disciplina Particolareggiata del centro storico.
11. D = distanza tra
le costruzioni
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
Ad integrazione di quanto disciplinato dal regolamento edilizio, si
applicano le successive disposizioni.
·
Negli interventi di nuova edificazione, di ampliamento
o sopraelevazione e negli interventi di demolizione e ricostruzione, è prevista
di norma una distanza minima di 10,00 mt.
·
Negli interventi su edifici esistenti si mantengono le
distanze preesistenti ad eccezione che negli interventi di demolizione e
ricostruzione, non sono comunque ammesse nuove aperture di finestre nei locali
di categoria A (come definiti dal D.M. 6.11.84) su pareti prospicienti pareti,
finestrate o no, poste a distanza inferiore a 10,00 mt.
·
Specifiche prescrizioni ed opportunità di intervento
possono essere previste dalla presente normativa nelle singole zone
urbanistiche, così come possono essere previste dalla disciplina
particolareggiata del centro storico.
·
Previo assenso dell’organo competente in materia di
approvazione di Piani Particolareggiati, è possibile derogare alla distanza
minima di mt.10, qualora sia rilevabile la concomitanza di tutte le seguenti
circostanze:
-
l’elemento
determinante la necessità di deroga sia una barriera antirumore dimostratamente atta alla
risoluzione di conclamate situazioni di disagio acustico;
-
la criticità acustica
sia relativa ad attività preesistente alla data di adozione delle presenti
norme;
-
l’intervento riguardi
accostamenti critici così come rilevabili dalla “Classificazione acustica del territorio” approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03 marzo 2004 ed s.m.i.;
-
gli elementi schermanti
siano realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dell’articolo 166 del
Regolamento di Igiene in relazione alla
illuminazione naturale diretta;
-
sia prodotta relazione
volta a dimostrare il permanere di adeguati requisiti igienico sanitari in
relazione alla formazione della intercapedine;
Sono comunque fatti salvi i disposti di cui all’articolo 9 comma 9 “distanza della costruzione dal confine di proprietà”.
12. Ds = distanza
dalle strade
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
Ad integrazione di quanto disciplinato dal regolamento edilizio, si
applicano le successive disposizioni.
·
Nelle aree urbanizzate ed urbanizzande all'esterno dei centri
storici e delle aree di vecchio impianto di valore ambientale, le distanze
minime degli edifici dal filo stradale esistente o di progetto debbono
corrispondere a:
-
5,00 ml. per strade di larghezza inferiore a ml. 7 e
per la viabilità minore a fondo cieco;
-
7,50 ml. per strade di larghezza comprese tra ml. 7 e
ml. 15;
-
10,00 ml. per strade di larghezza superiore a ml. 15.
-
20,00 ml. per la S.S.
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·
Distanze maggiori possono essere definite per singola
zona urbanistica o rappresentate nella cartografia di progetto o dettate dalle
presenti NTA in ottemperanza a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.
·
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate
al presente articolo nel caso di edifici che formino oggetto di Strumento
Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata, oppure secondo le
specifiche indicazioni cartografiche previste negli elaborati progettuali del
P.R.G.C.
13. VL = Visuale
libera
L'indice di visuale libera, insieme con le
prescrizioni attinenti la distanza dai confini di proprietà, di zona, tra
fabbricati e dalle strade, serve per determinare la corretta posizione del
fabbricato nel lotto. Per la sua natura di interesse
generale è inderogabile per pattuizione fra privati, salvo per costruzioni in
aderenza, mentre è derogabile in sede di
S.U.E o, previo assenso da parte del Consiglio Comunale, in caso di
proprietà dell’Amministrazione Comunale.
L'indice di visuale libera viene applicato ad ogni
fronte del fabbricato ed è determinato dal rapporto tra la distanza delle
fronti del fabbricato dai confini (di zona e di proprietà) e l'altezza delle
fronti stesse.
La zona di visuale libera competente a ciascun
fronte del fabbricato, misurata ortogonalmente al fronte stesso, è data dal
prodotto H x VL, in cui H è l'altezza del fronte e VL è il coefficiente di
visuale libera determinato dal PRG per ogni zona urbanistica.
I volumi aggettanti, come i bow-windows ed i balconi
chiusi lateralmente sono soggetti al criterio della visuale libera.
Il criterio di visuale libera non si applica nei seguenti
casi:
-
L'aggetto massimo di cornicioni, balconi, pensiline,
scale esterne, ecc. non superiore a 1,50 metri;
-
costruzione a confine, previo atto di assenso della
proprietà confinante attestante l’impegno alla costruzione in aderenza ovvero
alle distanze minime calcolate in base al presente articolo in relazione ai
fronti del fabbricato e/o prescritte dal comma 12 del presente articolo;
-
sopraelevazione di fronte preesistente alla data di
adozione delle presenti norme (11.02.2008);
-
presenza di fronte, preesistente alla data di adozione
delle presenti norme (11.02.2008),nei quali non si aprono finestre, ovvero si
aprono solo finestre di locali di categoria S, ovvero si aprono finestre di
locali di categoria A, ma con quota davanzale più alta del fronte prospiciente.
Per locali di categoria S
si intendono i vani accessori e di servizio. Per locali di categoria A si
intendono gli ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto,
cucine, ambienti abitabili in genere) e gli ambienti di lavoro principali
(uffici, studi professionali e laboratori scientifici e tecnici; negozi di
vendita e sale di esposizione, sale di riunione, palestre, bar, ristoranti e
sale di ritrovo, laboratori artigiani ed officine, magazzini, depositi ed
archivi nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone).