Art. 90      Rispetto agli impianti di depurazione e alle discariche

1.       Le aree delimitate dal rispetto agli impianti pubblici di depurazione e alle discariche di profonditą minima di ml. 100, dovranno essere asservite alla proprietą degli impianti protetti.

2.       In esse il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, indicherą le essenze da piantumare.

3.       Non sarą ammessa alcuna nuova edificazione se non quelle a servizio dell'impianto.

4.       I depuratori esistenti costruiti con strutture chiuse, che non emanino esalazioni, sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo.

5.       Il Sindaco potrą, nei singoli casi, su espresso parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., imporre il rispetto di una distanza minima.

6.       In seguito a realizzazione di nuovo depuratore comunale in localitą Castello della Nebbia, siano eliminate le fasce di rispetto dei depuratori siti in localitą Belmonte e localitą Cartiera, con riferimento alla data di fine lavori delle opere edilizie afferenti il recupero ambientale delle aree dismesse relative ai suddetti depuratori e correlata dichiarazione di collaudo.