1.
Le aree delimitate dal rispetto agli impianti pubblici
di depurazione e alle discariche di profonditą minima di ml. 100, dovranno
essere asservite alla proprietą degli impianti protetti.
2.
In esse il Sindaco, sentito il parere della Commissione
Edilizia, indicherą le essenze da piantumare.
3.
Non sarą ammessa alcuna nuova edificazione se non
quelle a servizio dell'impianto.
4.
I depuratori esistenti costruiti con strutture chiuse,
che non emanino esalazioni, sono esclusi dalle prescrizioni del presente
articolo.
5.
Il Sindaco potrą, nei singoli casi, su espresso parere
favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., imporre il rispetto di
una distanza minima.
6.
In seguito a realizzazione di nuovo depuratore comunale
in localitą Castello della Nebbia, siano eliminate le fasce di rispetto dei
depuratori siti in localitą Belmonte e localitą Cartiera, con riferimento alla
data di fine lavori delle opere edilizie afferenti il recupero ambientale delle
aree dismesse relative ai suddetti depuratori e correlata dichiarazione di
collaudo.