Art. 91      Rispetto alle ferrovie

1.       Il rispetto alle ferrovie, salvo maggiori prescrizioni grafiche, agisce per una fascia di ml. 30 dalla linea della pił vicina rotaia o a ml. 10 dal confine dell'area di proprietą delle FF.SS., qualora la distanza del confine di proprietą delle FF.SS. dalla rotaia sia uguale o superiore a 20 m..

2.       In esse vale il disposto del D.P.R. 11/07/1980 n. 753. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ente Ferrovie dello Stato.