1.
Il rispetto alle ferrovie, salvo maggiori prescrizioni
grafiche, agisce per una fascia di ml. 30 dalla linea della pił vicina rotaia o
a ml. 10 dal confine dell'area di proprietą delle FF.SS., qualora la distanza
del confine di proprietą delle FF.SS. dalla rotaia sia uguale o superiore a 20
m..
2.
In esse vale il disposto del D.P.R. 11/07/1980 n. 753.
Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ente Ferrovie dello Stato.