1.
In tali aree è vietata la nuova edificazione;
2.
In presenza di aziende con fabbricati attivamente
destinati alla conduzione del fondo già presenti in tale area, è consentita
l’edificazione secondo i disposti relativi alle aree agricole normali previsti
al TITOLO II° capo V°;
3.
Sono assentiti tutti gli interventi di cui all’articolo 74 comma 2;
4.
Nelle aree poste tra la statale 28 e la infrastruttura
ferroviaria, gli incrementi ammissibili di cui ai precedenti commi non potranno
superare il 20% della Superficie Utile Lorda e della superficie coperta
esistente insistente sull’area di cui al presente articolo .