1.
Il PRG individua le linee degli elettrodotti alle quali
sono da applicare le fasce di rispetto previste dalla disciplina vigente in
materia. Nel caso di elettrodotti
esistenti l’individuazione cartografica è da intendersi a livello meramente
indicativo e le fasce di rispetto sono generate dalla reale localizzazione
degli stessi.
2.
Modifiche di tracciato o nuove linee di elettrodotti,
già realizzati, saranno recepiti nel PRG con le modalità di cui al comma 8,
art. 17 LR 56/77.