1.
Ai sensi del D.P.R. 12/01/71 n. 208 - art. 208 - le
distanze per l'edificazione dagli impianti distributori di GPL sono le
seguenti:
a)
30 mt. per qualsiasi tipo di edificazione;
b)
40 mt. per edifici con cubatura singola superiore a mc.
3000 o per edifici destinati alla collettivitą come scuole, ospedali, chiese,
caserme;
c)
60 mt. per luogo in cui suole verificarsi affluenza di
pubblico come fermate di linee di trasporto pubblico, stadi o campi sportivi,
circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere e mercati.
2.
Sono comunque fatte salve maggiori distanze stabilite
dalle pił recenti disposizioni di legge in materia di prevenzione incendi.