Art. 97      Vincolo di tutela dei corsi d'acqua

1.       Il P.R.G. individua i laghi, i fiumi, i torrenti, nonché i canali, i laghi artificiali e le zone umide, di maggiore importanza.

2.       Le fasce di rispetto alle zone d'acqua di cui al precedente comma comprendono per intero le aree esondabili evidenziate nelle tavole dei vincoli territoriali e si estendono comunque salvo valori maggiori topograficamente definiti all'esterno o delle aree urbane e dei centri frazionali, per una fascia di profondità minima, misurata secondo i criteri esposti all'art. 29 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., pari a :

a.       ml. 50 dal limite del demanio, per i fiumi Stura e Mellea;

b.       ml. 15 dal piede esterno degli argini maestri per i canali segnalati nella cartografia di PRG in scala 1:10.000;

c.       ml. 10 dall'asse dell'alveo dei restanti rivi naturali segnalati in cartografia di PRG in scala 1:10.000.

3.       In tali fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni e gli interventi ammissibili sull'esistente si limitano alla manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, previa verifica su rischi esistenti e potenziali e la loro eventuale rimozione.

4.       Fanno eccezione i manufatti agricoli esistenti nelle fasce di cui al punto b) e c) per i quali sono ammessi ampliamenti che non peggiorino le distanze dalle infrastrutture quando queste siano già inferiori al minimo.

5.       Sono fatte salve le ulteriori imposizioni e limitazioni  previste dal D.L.vo 22 gennaio 2004 n.42.

6.       All'interno delle aree urbane e dei centri frazionali, la distanza minima per l'edificazione, anche delle recinzioni, dai canali artificiali è di mt. 5,00 dal limite della sponda.

7.       E' ammessa tuttavia deroga, fino a mt. 0,00 alla suddetta distanza minima, su espressa autorizzazione dell'Ente proprietario del canale e previa perizia idrogeologica che ne confermi o meno l’idoneità in base alla presenza di adeguate opere di protezione.

8.       Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni del Regio Decreto n. 523 del 25.7.1904.

9.       l P.R.G. recepisce le fasce di tutela del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico.

Le aree di fascia A di deflusso della piena sono inedificabili. Tali aree sono disciplinate dagli artt. nn. 29 e 39 delle norme di attuazione del PAI e dal comma 4 del successivo art. 98.

Le aree di fascia B di esondazione sono disciplinate dagli artt. nn. 30 e 39 delle norme di attuazione del PAI e dal comma 3 del successivo art. 98.

Le aree di fascia C di inondazione per piena catastrofica sono disciplinate dal successivo articolo 98.