1.
Il P.R.G. individua i laghi, i fiumi, i torrenti,
nonché i canali, i laghi artificiali e le zone umide, di maggiore importanza.
2.
Le fasce di rispetto alle zone d'acqua di cui al
precedente comma comprendono per intero le aree esondabili evidenziate nelle
tavole dei vincoli territoriali e si estendono comunque salvo valori maggiori
topograficamente definiti all'esterno o delle aree urbane e dei centri
frazionali, per una fascia di profondità minima, misurata secondo i criteri
esposti all'art. 29 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., pari a :
a.
ml. 50 dal limite del demanio, per i fiumi Stura e
Mellea;
b.
ml. 15 dal piede esterno degli argini maestri per i
canali segnalati nella cartografia di PRG in scala 1:10.000;
c.
ml. 10 dall'asse dell'alveo dei restanti rivi naturali
segnalati in cartografia di PRG in scala 1:10.000.
3.
In tali fasce di rispetto non sono ammesse nuove
costruzioni e gli interventi ammissibili sull'esistente si limitano alla
manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
previa verifica su rischi esistenti e potenziali e la loro eventuale rimozione.
4.
Fanno eccezione i manufatti agricoli esistenti nelle
fasce di cui al punto b) e c) per i quali sono ammessi ampliamenti che non
peggiorino le distanze dalle infrastrutture quando queste siano già inferiori
al minimo.
5.
Sono fatte salve le ulteriori imposizioni e
limitazioni previste dal D.L.vo 22
gennaio 2004 n.42.
6.
All'interno delle aree urbane e dei centri frazionali,
la distanza minima per l'edificazione, anche delle recinzioni, dai canali
artificiali è di mt. 5,00 dal limite della sponda.
7.
E' ammessa tuttavia deroga, fino a mt. 0,00 alla
suddetta distanza minima, su espressa autorizzazione dell'Ente proprietario del
canale e previa perizia idrogeologica che ne confermi o meno l’idoneità in base
alla presenza di adeguate opere di protezione.
8.
Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni
del Regio Decreto n. 523 del 25.7.1904.
9.
l P.R.G. recepisce le fasce di tutela del Piano
Stralcio per l’Assetto idrogeologico.
Le aree di fascia A di deflusso della piena sono inedificabili.
Tali aree sono disciplinate dagli artt. nn. 29 e 39 delle norme di attuazione
del PAI e dal comma 4 del successivo art. 98.
Le aree di fascia B di esondazione sono disciplinate dagli artt. nn. 30
e 39 delle norme di attuazione del PAI e dal comma 3 del successivo art. 98.
Le aree di fascia C di inondazione per piena catastrofica sono
disciplinate dal successivo articolo 98.