1.
La carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica classifica il territorio comunale
in base alle condizioni di rischio riscontrate e alle limitazioni alle
trasformazioni da prevedere per garantire una corretta utilizzazione dei suoli
e una adeguata sicurezza degli insediamenti.
2.
Nelle aree di classe I non sono previste limitazioni
causate da rischi incombenti. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
previste dal presente PRG sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni del D.M.
11/03/88.
3.
Nelle aree di classe II le limitazioni causate da
rischi incombenti sono di moderata pericolosità geomorfologica. Le
trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste o ammesse dal presente PRG
dovranno rispettare, oltre alle indagini e verifiche previste dal D.M.
11/03/1988, gli accorgimenti tecnici previsti nella relazione geologica
allegata al presente P.R.G.C. per le classi IIa[1] e IIb[2]
e IIc[3].
4.
Le aree di classe III sono inedificabili, in esse sono
comprese le aree Ee riportate sulla carta di sintesi della pericolosità e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica per le quali si intende richiamata
la specifica normativa del P.A.I.
La fattibilità degli interventi ammessi dovrà essere
attentamente verificata e accertata a seguito dell’espletamento di indagini di
dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici
e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in
ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/98 e secondo
quanto indicato dalla N.T.E alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere
inoltre le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio
presenti.
La realizzazione di opere di interesse pubblico
altrimenti non localizzabili è ammessa nel rispetto di quanto previsto all’art.
31 della LR 56/77.
Nelle
aree di classe IIIa:
-
Sono ammessi interventi idraulici e di sistemazione
ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a
ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei
versanti.
-
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici esistenti, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia senza ampliamento.
Nelle
aree di classe IIIb
-
Si rendono necessari intereventi di riassetto volti
alla messa in sicurezza delle condizioni di rischio;
-
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici esistenti, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia senza ampliamento.
[1] Aree
interessate da problematiche geotecniche superabili nell’ambito del progetto
relativo alle fondazioni e caratterizzate da acclività da moderata a sensibile
(da 5° a 20°), in assenza di elementi geologici intrinseci tali da originare
propensione al dissesto. Gli interventi sono ammessi nel rispetto delle
seguenti indicazioni:
-
rispetto
del D.M. 11/03/1988 in fase di progettazione esecutiva, esclusivamente
nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo
circostante;
-
gli
interventi siano condizionati a verifiche di stabilità che attestino il
conseguimento di un fattore di sicurezza pari o superiore a 1,3;
-
siano rivegetate
mediante inerbimento o arbusti autoctoni le aree acclivi interessate da
interventi che ne degradino il manto di copertura;
-
divieto di
eseguire tagli verticali o subverticali non protetti da opere di sostegno
adeguatamente drenate;
-
nelle zone
prossime al ciglio di scarpata, a monte di nuovi interventi edificatori, venga
previsto un sistema di drenaggio per le acque meteoriche, atto ad impedire il
ruscellamento lungo la scarpata.
[2] Aree
caratterizzate da problematiche di modesti allagamenti prevalentemente a bassa
energia con altezze d’acqua inferiori a 0,5 metri. Gli interventi sono ammessi
nel rispetto delle seguenti indicazioni:
-
a) rispetto del D.M.
11/03/1988 in fase di progettazione esecutiva, esclusivamente nell’ambito del
singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante;
-
b) non è ammessa la
realizzazione di piani interrati;
-
c) i piani terreno
delle edificazioni siano predisposti su rilevato con altezza media di almeno 1
metro da p.c. sistemato.
-
Le
prescrizioni di cui alla lett.b) e c) sono derogate qualora vengano realizzate
opere per la mitigazione del rischio o interventi strutturali di protezione
debitamente descritti in relazione preventiva e convalidati in sede di istanza
di agibilità; tali dichiarazioni saranno controfirmate dal richiedente, da
tecnico abilitato e dall’esecutore;
[3] Aree
caratterizzate da problematiche legate alla falda superficiale che possono
essere superate con norme apposite relativamente alle opere interrate; presenza
di falda freatica saliente a profondità uguale o inferiore a 3 metri da p.c.
Gli interventi sono ammessi nel rispetto delle seguenti indicazioni:
-
rispetto
del D.M. 11/03/1988 in fase di progettazione esecutiva, esclusivamente
nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo
circostante;
-
siano
previste, per ogni interevento edificatorio, indagini geoidrologiche in situ,
atte a rilevare il livello della superficie della falda freatica puntuale e la
ricerca storica sul massimo livello raggiunto della stessa;
-
divieto di
realizzazione di piani interrati “sottofalda”;
tale divieto è derogato qualora vengano realizzate opere per la
mitigazione del rischio o interventi strutturali di protezione debitamente
descritti in relazione preventiva e convalidati in sede di istanza di
agibilità; tali dichiarazioni saranno controfirmate dal richiedente, da tecnico
abilitato e dall’esecutore,
-
siano
previste opere di impermeabilizzazione con l’impiego di tecnologie avanzate
nell’ambito di quegli interventi di interesse pubblico non altrimenti
localizzabili;
-
è
consigliabile, in fase di progettazione esecutiva, la proposta di
sopraelevazione di almeno un metro, di tutta l’area per eliminare i problemi
legati all’interferenza con la falda freatica.