Art. 101    Vincolo di tutela paesaggistico ambientale e aree a rischio archeologico di Piano

1. Aree a vincolo paesaggistico – ambientale:

Il Piano Regolatore integra le previsioni vincolistiche sovraordinate individuando specifiche aree ritenute meritevoli di particolare tutela e di specifica normativa. In tali ambiti gli interventi sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo le modalità normativamente previste.

a1. In tali aree si dovrà tendere alla conservazione dell'ambiente, fatte salve le opere di presidio idrogeologico, le normali colture agricole, o le opere di arredo e di verde ornamentale.

b2. E' vietata qualsiasi alterazione che deturpi i luoghi, qualsiasi attività che ne impedisca una corretta funzione o provochi rumori, odori, transiti molesti.

3. Gli interventi ammessi dovranno essere comunque sottoposti ove il caso, al nulla osta degli Enti istituzionalmente competenti.

4. Nell’ambito unitario individuato nella cartografia di PRG a valle di Via San Michele, gli interventi edilizi che eccedono da quanto ammesso dall’art. 32 “parchi e giardini”, sono possibili previa predisposizione di Piano Particolareggiato con vocazione paesistico-ambientale, da approvarsi dal Consiglio Comunale, restando inteso che le previsioni di nuove aree edificabili comporteranno variante al P.R.G.

5. Nelle more dell'approvazione di tale progetto, sono ammissibili solo gli interventi di cui all’art. 32 “parchi e giardini”.

6. Il Piano Particolareggiato di cui al comma 4, potrà prevedere ampliamenti una tantum nei limiti del 20 % delle singole volumetrie esistenti residenziali, così come definite al comma 5 art. 9, sempre che tale aumento non determini un peggioramento della qualità architettonica e non crei nocumento al contesto ambientale. Tale obiettivo dovrà essere opportunamente approfondito nella relazione.

2. Ambito "Margini dell’altipiano del Famolasco":

7. Nell’ambito unitario individuato nella cartografia di PRG in corrispondenza dell’altopiano del Famolasco, sono consentiti per gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme (18 Gennaio 2006)  interventi con i seguenti limiti ed agevolazioni:

a. gli interventi che esuberano la manutenzione ordinaria e straordinaria non eccedenti il mantenimento tecnico-funzionale, devono essere volti alla riconduzione dell’organismo edilizio al rigoroso rispetto della tipologia rurale e della coerenza tipologica dell’impostazione plano volumetrica del complesso; è comunque sempre consentita l’eliminazione e sostituzione, con altri materiali idonei, delle coperture contenenti amianto o materiali igienicamente incongrui, pericolosi o tossici.

b. gli obiettivi di cui al punto precedente necessitano di attenzioni costruttivo / architettoniche disciplinate all’interno del Regolamento Edilizio. si raggiungono, come condizione necessaria ma non sufficiente, mediante l’utilizzo dei seguenti elementi costruttivi:

·      passafuori della copertura in legno e copertura in coppi per i fabbricati residenziali;

·      copertura in laterizio per i fabbricati non residenziali;

·      finitura esterna con intonaco a calce o mattoni faccia vista;

·      serramenti esterni in legno o finitura effetto legno.

L’area concernente i pendii del Famolasco ed i 50 m. di profondità in coerenza  è individuata quale “area di interesse paesistico ambientale” ai sensi dell’articolo 24 comma 1 punto 3) della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova edificazione o che modificano in modo sostanziale l’aspetto esteriore dei fabbricati sono condizionati al preventivo parere favorevole della “Commissione locale per il paesaggio” di cui a L.R. 32/2008. Qualora gli interventi siano presidiati da preventivo Strumento Urbanistico Esecutivo, esso sarà soggetto a detto parere e sarà possibile ivi definire la necessità di successivi ulteriori pareri in relazione ai singoli interventi.

3.  Il volume della costruzione di fabbricati produttivi, agricoli e non, legittimamente realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo o in cemento armato ed individuati in cartografia quali detrattori ambientali, è recuperabile a fini residenziali in loco nella misura massima del 40%, nel limite massimo di 900 mc., previo demolizione della stessa e riedificazione in unico corpo con i criteri di cui alla lettera a), b) ed all’articolo 61. In caso di volumi preesistenti in cui l’applicazione della percentuale richiamata determinati volumetrie eccedenti i 900mc, l’Amministrazione potrà prevedere, mediante variante al P.R.G., la possibilità di un ulteriore recupero di volumetria demolita, sino ad un massimo del 25%, da rilocalizzarsi in siti idonei.

Detto recupero è realizzabile una tantum con il limite massimo di 750 mc. e comporta l’adeguamento ai criteri di cui alla lettera e) dei fabbricati produttivi appartenenti originariamente ad un unico compendio aziendale.

4) la superficie coperta di tettoie aperte, agricole e non, realizzate con strutture prefabbricate di ogni tipo o in cemento armato ed individuati in cartografia quali detrattori ambientali, è recuperabile previo demolizione della stessa e riedificazione con i criteri di cui alla lettera a) ed all’articolo 61 per la realizzazione in loco di pertinenze a fini residenziali, non costituenti superficie utile lorda ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento Edilizio, quali porticati e spazi adibiti al ricovero e manovra dei veicoli. Detto recupero è realizzabile una tantum con il limite massimo di 250 mq. e comporta l’adeguamento ai criteri di cui alla lettera e) dei fabbricati produttivi appartenenti originariamente ad un unico compendio aziendale.

5. È fatto salvo quanto già previsto nell’articolo 61 in merito a tipologie e materiali edilizi ammessi nelle zone agricole.

d. e’ fatto salvo quanto già previsto nell’articolo 61 in merito a tipologie e materiali edilizi ammessi nelle zone agricole.

6. Cappelle campestri:

8. E’ vietata l’edificazione di elementi fuoriuscenti dall'originario piano di campagna nella fascia di profondità di 50 metri di area agricola normale, rispetto agli elementi architettonici di rilevanza storico-ambientale, presenti nelle “Aree produttive agricole normali”, individuati in cartografia. L’aggiornamento della cartografia è realizzabile mediante modificazione non costituente variante ai sensi dell’articolo 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.

7. Aree a rischio archeologico:

a.       CENTRO STORICO: i progetti di interventi localizzati all’interno del perimetro del Centro Storico comprese le pendici verso Stura, così come individuato nella cartografia, che comportino opere di scavo, devono ottenere il parere tecnico-scientifico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie prima del rilascio del titolo abilitativo.

b.       AREA VINCOLATA D.LGS. 42/2004 PARTE I in Località Mellea-Piovani ad altissimo rischio archeologico: i progetti di interventi ricadenti nella fascia di terreni circostanti l’antica chiesa paleocristiana e perimetrati in cartografia, che comportino opere di scavo, devono ottenere il parere tecnico-scientifico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie prima del rilascio del titolo abilitativo;

c.        AREE SOTTOPOSTE A TUTELA ARCHEOLOGICA in Località Gerbo, Località San Lorenzo e Zona Cussanio non vincolate, ma soggette a tutela preventiva: i progetti di  interventi ricadenti nell’ambito delle aree individuate in cartografia, che modifichino in maniera consistente il sottosuolo in zone non ancora manomesse devono, contestualmente alla richiesta di rilascio del Permesso di Costruire, essere trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, al fine di concordare con essa le modalità di controllo preventivo sulle opere di scavo.