1. L’esercizio delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa è consentito sul territorio comunale nel rispetto del decreto legislativo 114/98, della L.R. 28/99 e s.m.i., della D.C.R. nr. 59-10831 del 24/03/2006 e s.m.i. di seguito denominata “Indirizzi regionali”, nonché in base alle presenti norme di attuazione ed ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
Per ogni definizione attinente al commercio al dettaglio (superficie di vendita, tipologia di struttura distributiva, etc...) si fa riferimento agli “Indirizzi Regionali”.
2. Le zone di insediamento commerciale riconosciute dai “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita” e recepite nel P.R.G. sono:
Addensamenti commerciali:
- A1 centro storico;
- A3/1 via Marconi;
- A3/2 viale Regina Elena;
- A4/1 via Oreglia, via Circonvallazione;
- A4/2 strada del Santuario;
- A5 via Torino.
Localizzazioni commerciali:
- L1/1 ex Foro Boario;
- L1/2 via Santa Lucia;
- L2 strada Statale 231.
3. Tutti gli addensamenti e la localizzazione L2 sono riconosciuti con specifica indicazione grafica nelle apposite tavole di P.R.G.. Le localizzazioni L1, fatte salve le possibilità stabilite dall’articolo 14 comma 3 degli “Indirizzi regionali”, possono essere oggetto di riconoscimento in sede di autorizzazione nelle aree cartograficamente delimitate come “ambiti di possibile individuazione di localizzazione L1”
5 4. L’ammissibilità
delle varie tipologie di esercizi commerciali al dettaglio, all’interno delle
sopra richiamate zone di insediamento commerciale, è fissata dalla Tabella A -
“Compatibilità territoriale delle strutture distributive”, allegata all’art. 7
dei “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di
vendita”.
Esternamente alle zone di insediamento commerciale sopra richiamate, l’attività commerciale al dettaglio è ammessa, negli esclusivi limiti dell’esercizio di vicinato, nelle zone ove il PRG prevede la specifica destinazione.
Si richiama in quanto applicabile l’art. 28, c. 6 degli “Indirizzi regionali”.
6 5. Per le
attività commerciali al dettaglio, fatto salvo quanto previsto dagli “Indirizzi
regionali", lo standard urbanistico delle aree a servizi di cui
all’art. 21 della Lur 56/77 e s. m. ed i. è ripartito come segue:
- negli addensamenti commerciali, 100% a parcheggio;
- nelle localizzazioni commerciali L1, 100% a parcheggio;
- nelle localizzazioni commerciali L2, 70% a parcheggio e 30% a verde;
- nelle zone di PRG, esternamente ad addensamenti e localizzazioni, ove è ammesso il commercio al dettaglio esclusivamente nella dimensione dell’esercizio di vicinato, 100% a parcheggio.
Per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 mq. la dotazione di parcheggi va determinata tenendo conto sia del comma 2 dell’art. 21 della Lur 56/77 e s. m. ed i. che dell’art. 25 degli “Indirizzi regionali”, con l’avvertenza che, in base alle norme richiamate (comma 5 dell’art. 25 degli “Indirizzi regionali”), per le medie strutture ricadenti negli addensamenti A1,A3 e A4 non si applicano le formule per il calcolo dei parcheggi riportate nell’art. 25 citato.
8 6. Le aree per servizi
devono essere cedute o asservite ad uso pubblico, fatta salva la possibilità di
monetizzazione indicata nei commi 9 e 9 bis successivi.
9 7. La monetizzazione delle
aree per servizi, con riferimento all’art. 26 degli “Indirizzi regionali”, è
prevista secondo le seguenti modalità:
a. nell’addensamento A1 è consentita la monetizzazione per tutte le tipologie di esercizi ammissibili;
b. nell’addensamento A3 è consentita la monetizzazione per tutte le tipologie di esercizi ammissibili, previa documentata dimostrazione dell’impossibilità di reperire le aree per servizi. Nel caso in cui sussista la possibilità di reperire anche solo in parte le aree per servizi, queste dovranno essere cedute o asservite; tale possibilità di monetizzazione non si applica in caso di tessuti di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 47 precedente;
c. nelle zone di PRG, esterne agli addensamenti precedenti, agli ulteriori addensamenti individuati ed alle localizzazioni, ove è ammesso il commercio al dettaglio per l’esercizio di vicinato, è ammessa la monetizzazione previa documentata dimostrazione dell’impossibilità di reperire le aree per servizi.
Nel caso in cui sussista la possibilità di reperire anche solo in parte le aree per servizi, queste dovranno essere cedute o asservite.
Oltre a quanto previsto nei precedenti casi non è ammessa la monetizzazione ed è conseguentemente fatto obbligo di cedere o asservire le aree per servizi.
9 8 bis.
Sono comunque applicabili i casi di monetizzazione previsti dall’articolo 25
degli “Indirizzi regionali” previa valutazione da parte della Giunta
Comunale rispetto all’ossequio dei criteri di tutela della salute,
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali sulla scorta
di adeguata documentazione fornita dal richiedente.
10 9. Nell’addensamento
extraurbano arteriale A5, assoggettato a Progetto Unitario di Coordinamento
(P.U.C.), approvato dall’Amministrazione Comunale, si applicano le seguenti
specifiche prescrizioni.
Fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere direttamente attraverso le modalità di legge, gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso a favore della destinazione commerciale, eccezion fatta per quanto già assentito alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono subordinati al rispetto di quanto topograficamente individuato in ordine a viabilità e piste ciclabili.
Ogni intervento di nuova costruzione, ampliamento o cambio di destinazione d’uso a favore della destinazione commerciale comporta:
- una adeguata sistemazione delle aree libere di pertinenza con localizzazione delle zone di movimentazione delle merci separata da percorsi e parcheggi dedicati a clienti e personale e preferibilmente posizionata sul retro degli edifici non visibili dalla pubblica viabilità;
- una adeguata sistemazione degli elementi accessori quali recinzioni, cancellate, impianti e locali tecnologici etc. che dovranno avere l’aspetto di opera finita con materiali e finiture coerenti con l’edificio principale. Macchinari e strutture tecniche (riscaldamento, raffreddamento e simili) dovranno essere opportunamente integrati rispetto agli edifici principali, mascherati o completati con soluzioni architettoniche confacenti al decoro dei luoghi;
- la porzione dell’area di intervento che fronteggia direttamente l’asse viabile principale del P.U.C. dovrà essere oggetto di sistemazione con impiego di verde di arredo in modo da qualificare/riqualificare le zone di più diretto impatto visivo;
- le aree a parcheggio pubblico necessarie per soddisfare gli standards di legge dovranno essere sistemate con impianto regolare di alberature secondo quanto previsto nel c. 4 dell’art. 11 delle N. di A. del P.R.G.. Essenze e modalità di impianto saranno definite dall’Amministrazione Comunale;
- gli edifici dovranno essere opportunamente rifiniti evitando parti lasciate al rustico o parti prefabbricate grezze.
Ove si ricorra a tipologie prefabbricate, dovranno essere adottate soluzioni che assicurino risultati estetici dotati di coerenza formale e di qualità.
Salvi i casi in cui rappresentino proposte giustificate ed esteticamente valide, sono da evitarsi sporti realizzati con capriate prefabbricate o altri elementi prefabbricati della copertura; i tamponamenti devono risultare continui e non interrotti da elementi strutturali orizzontali o verticali in vista; le aperture debbono contribuire ad una armonica composizione del disegno di facciata, essere di forma tendente al quadrato evitando la tipologia a T o a L rovesciata.
Al fine di tendere ad una maggiore uniformità degli elementi accessori e di arredo l’Amministrazione comunale promuove un apposito “Piano di arredo urbano e del colore” finalizzato a migliorare la qualità edilizia nell’addensamento commerciale A5.
In quella occasione dovrà anche essere approfondita la possibilità di realizzare lungo la direttrice viabile interna al PUC una idonea alberatura.
1110. Le
attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed
ambientali individuati ai sensi dell’articolo 24 della Lur 56/77 e s. m. ed i.
e secondo le finalità dell’art. 6, c. 3, lettera c. del Dd.Llgs.
114/98.
La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie di vendita di esercizi commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su edifici che ricadano nell’addensamento A1, sono assoggettati alle particolari prescrizioni in ordine a materiali e tipologie contenute nel Regolamento Edilizio.
Gli interventi in questione sono assoggettati alla verifica della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti, con particolare riferimento alla sistemazione dei fronti commerciali, all’organizzazione degli spazi espositivi sul fronte strada, all’utilizzo dei materiali di finitura, di insegne pubblicitarie e di impianti di illuminazione.
1211. Si
richiamano le norme di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 dell’art. 26 della Lur
56/77 e s. m. ed i. e gli artt. 23, 24, 25, 26, 27 degli “Indirizzi regionali”.
1312. Le
disposizioni contenute nel presente articolo si intendono prevalenti rispetto
ad eventuali diverse disposizioni delle Norme di Attuazione quando ci si
riferisce al commercio al dettaglio in sede fissa.
13 Nelle aree di P.R.G. ove è assentita la destinazione commerciale si intende altresì ammessa anche quella dei pubblici esercizi, nel rispetto delle disposizioni normative sovraordinate.