1. I
parcheggi pubblici di pertinenza si articolano in: parcheggio
pubblico di cessione / asservimento ad uso pubblico;
parcheggio pubblico topograficamente cartograficamente
previsto; parcheggio privato di pertinenza.
2. L'organizzazione delle aree a parcheggio pubblico dovrà essere tale da garantire uno standard:
- di un posto macchina ogni 25 mq di parcheggio, nelle aree di parcheggio organizzate con viabilità di servizio e con percorsi interni;
- di un posto macchina ogni 18 mq di parcheggio, nei parcheggi organizzati a lato strada.
2bis. Il mutamento di destinazione d’uso con o senza l’esecuzione di opere, comporta la cessione della maggiore quantità di aree ad uso pubblico derivanti dalla nuova destinazione, per interventi comportanti l’interessamento di una S.U.L. maggiore di mq. 120 per destinazioni residenziali (o assimilabili) e di mq. 250 per altre destinazioni. Ai fini della presente opportunità non è ammesso scorporare l'intervento in più richieste per rientrare nei limiti dimensionali di ammissibilità di monetizzare, avendo a riferimento un arco temporale di cinque anni.
3. Nella città storica la pavimentazione delle aree a parcheggio pubblico dovrà rispettare i caratteri della tradizione locale. Nelle aree residenziali le aree a parcheggio andranno preferibilmente realizzate con materiali drenanti, mentre nelle aree produttive le aree a parcheggio dovranno rispondere prioritariamente alle esigenze funzionali (mezzi pesanti, …).
4. E'
prevista una dotazione arborea minima di pertinenza del parcheggio pubblico pari 1 albero
x 5 posti auto se disposti in modo lineare e 1 albero per 10 posti auto se
disposti in file contrapposte a un
albero ogni 6 posti macchina. Nei parcheggi con superficie superiore a 200
mq è prevista una dotazione minima di verde e/o pavimentazione permeabile (green Park) di
pertinenza del parcheggio pari a 1 mq/15 mq di parcheggio, da computare nella
dotazione di aree a parcheggio e nella dimensione media di cui al precedente
comma 2. Il verde di arredo delle aree a parcheggio non potrà essere computato
ai fini dello standard di verde pubblico in quanto
facente parte della dotazione a parcheggi. Tale dotazione è derogata
qualora il parcheggio sia afferente ad intervento nel Centro Storico, nei
Tessuti di vecchio impianto di valore ambientale o in relazione a superfici
fondiarie che, già edificate, impediscano il reperimento di tale dotazione per
oggettive difficoltà tecniche.
5. Nei
casi di edificazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, creazione di nuove unità abitative ristrutturazione
con contestuale mutamento d’uso di edifici a destinazione finale residenziale,
debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati in misura non
inferiore ad un metro quadro di superficie netta di calpestio ogni dieci metri
cubi di volume dell’edificio.
6. Nel caso di destinazioni diverse dalla residenza, la percentuale di 1 mq ogni 10 mc. di volume, di cui alla norma sopra citata, si applica considerando il volume teorico derivante dalle singole superfici utili lorde moltiplicate per l’altezza convenzionale di m. 3,00.
Ai fini della determinazione della
Superficie Utile Lorda di cui all’articolo 18 comma 2 lettera e) del
Regolamento Edilizio, tali aree sono assimilate a quelle residenziali o
comunque pertinenziali.
7. Nell’area
di centro storico e nelle aree dei tessuti di vecchio impianto di valore
storico ambientale, il competente Dipartimento in considerazione
di oggettive impossibilità tecniche di reperimento della suddetta quantità di
aree, sentita la Commissione Igienico Edilizia, può è consentireta
la deroga dall’obbligo di reperimento delle superfici a parcheggio privato, in
caso di:
- ampliamento determinato da sopraelevazioni pari o inferiori a 40 cm.;
-
ristrutturazionie con
contestuale mutamento d’uso ad esclusione degli interventi comportanti
aumento di unità immobiliari per i quali dovranno essere reperiti gli
“standards di usi pertinenziali” prescritti dall’Art. 103 comma 3.
8. Il mutamento d’uso, con o senza opere, di superfici destinate a parcheggio privato, sarà consentita solo in presenza di altre analoghe quantità di aree ugualmente fruibili non già utilizzate a tale scopo.
9. Le autorimesse realizzate ai sensi dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989 n.122, sono soggette a vincolo di pertinenzialità con atto registrato e trascritto.
Per i parcheggi pubblici afferenti il commercio al dettaglio si applica la specifica normativa prevista dall’articolo 102 delle presenti norme.