Art. 12      Monetizzazione degli standard pubblici

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di autorizzare, o prescrivere, che in sostituzione della cessione totale o parziale delle aree di urbanizzazione primaria e/o secondaria, limitatamente a quelle previste dal PRG quale richiamo all’articolo 103 e con esclusione quindi di quelle individuate cartograficamente, il soggetto attuatore possa cedere l’area corrispondente in area non adiacente a quella di intervento. indicata dal PRG, purché opportunamente parametrata al valore di monetizzazione, ovvero In alternativa, qualora il Comune lo ritenga congruo, il soggetto attuatore può  corrisponderea al Comune l'equivalente somma monetaria, in rapporto alla estensione delle aree da cedere e ai valori monetari determinati con delibera di Giunta Comunale, da stabilirsi con riferimento al valore venale delle aree edificabili rilevabile nell’ambito dell’intervento.

2. La monetizzazione delle aree di cessione richiede apposito atto amministrativo e le risorse finanziarie ricavate sono da destinarsi all'attuazione di aree a parcheggio pubblico o, in subordine, di spazi e attrezzature di interesse collettivo previsti dal presente PRG al netto di quelle inserite in comparti attuativi o oggetto di manovre perequative. Tali somme verranno introiettate negli appositi capitoli di bilancio.

3. La facoltà di monetizzare è applicabile nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui ai commi successivi, e deve essere adeguatamente motivata.

4. Nelle aree della “Città Storica”:

·          La monetizzazione è sempre ammessa negli interventi diretti;

·          La monetizzazione non è ammessa negli interventi soggetti a SUE, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 6.

5. Negli ambiti dei “grandi complessi industriali” la monetizzazione è ammissibile nel limite del 50% della quota prevista all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.. a condizione che per quanto attiene le aree a parcheggio sia garantita una superficie pari al 5% della Superficie Fondiaria Asservita destinata a posti auto esterni alle recinzioni, che l’ingresso sia organizzato in modo tale da impedire ai mezzi in attesa di entrare di poter intralciare il traffico sulla pubblica via, che sia dimostrata la presenza o la realizzazione di altre attrezzature in zona, nella misura minima fissata dall’articolo 21 L.R.56/77 che non siano già a supporto degli insediamenti esistenti o previsti.

6. La monetizzazione è ammissibile in tutti i casi di intervento diretto o subordinati a strumento urbanistico esecutivo , limitatamente alle cessioni pubbliche richiamate all’articolo 103, nei casi in cui le aree di cessione non rispondono ai requisiti minimi di funzionalità o non presentino caratteristiche di necessità urbanistica in funzione del contesto;. E'è inoltre sempre ammissibile qualora la superficie da destinare a parcheggio di cessione sia inferiore a 30 100 mq. senza che vi sia necessità di alcun atto di assenso dell’Amministrazione Comunale. Negli interventi di recupero a fini residenziali di strutture ex agricole è sempre ammessa la monetizzazione delle aree a servizi senza necessità di atto autorizzativo dell’Amministrazione Comunale. Ai fini della presente opportunità non è ammesso scorporare l'intervento in più richieste di intervento per rientrare nei limiti dimensionali di ammissibilità di monetizzare, avendo a riferimento un arco temporale di cinque anni.

7. Per il commercio al dettaglio si applica la specifica normativa prevista dall’articolo 102 delle presenti norme.