Art. 13      Programma Pluriennale di Attuazione del P.R.G.

1. L'attuazione del P.R.G. può avvenire, in ossequio alla normativa sovraordinata, sulla base di programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) ai sensi dell'art. 33, di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii., tenuto conto dell'art. 20 della L.136/99 e ss.mm.ii. ed in relazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

2. Il P.P.A. potrà senza che ciò costituisca variante al P.R.G.:

a)      individuare nuovi comparti a strumento urbanistico esecutivo, anche dove il P.R.G. prevede l'intervento diretto;

b)      definire, nelle aree previste a S.U.E., i modi di attuazione tra quelli previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i., quando non specificati in sede di P.R.G..

3. Qualora il P.P.A. si avvalga delle opportunità di cui al comma precedente, sarà necessario ricomporre lo strumento urbanistico generale, nel rispetto del principio di trasparenza degli atti pubblici. La ricomposizione dovrà essere predisposta in occasione della prima variante urbanistica successiva all’approvazione del P.P.A., e comunque non oltre sei mesi (6) dall’entrata in vigore del P.P.A. anche mediante Determinazione Dirigenziale.