Art. 15      Zone di recupero.

1. Il P.R.G. individua le parti del territorio comunale come zone di recupero, ai fini e per gli effetti della L. 457/78, art. 27 e della L.R. 56/77.

2. Tali zone sono:

a)         le aree del centro storico;

b)        le aree dei tessuti di vecchio impianto di valore ambientale;

c)         le aree dei tessuti di vecchio impianto a prevalente ristrutturazione urbanistica;

d)        le aree a capacità insediativa esaurita sottoposte a vincoli conservativi.

3. L’Amministrazione Comunale può ammettere la presentazione di Piani di Recupero di iniziativa privata che interessano aree residenziali a capacità insediativa esaurita e limitrofe aree a verde privato appartenenti alla medesima proprietà, finalizzati ad una ricomposizione morfologica e planimetrica dell’edificato, nel rispetto degli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico e degli allineamenti degli indici fondiari previsti e delle altezza prevalenti.

Qualora i volumi esistenti nelle aree residenziali a capacità insediativa esaurita (C.I.E.) ricadano nella fascia di rispetto alla ferrovia o elettrodotto, il Piano di Recupero dovrà perseguire un miglioramento delle condizioni ambientali dell’insediamento che comunque preveda l’edificazione al di fuori di dette delle fasce di rispetto. In questo caso il Piano di Recupero, in deroga dall’indice di utilizzazione fondiaria, può prevedere un ampliamento massimo del 50% della volumetria esistente, fino a un massimo di 200 metri cubi e fino a un massimo di n.1 alloggio in più rispetto al numero esistente alla data di adozione del presente P.R.G.