1. Con riferimento specifico alle singole aree, la presente norma individua i seguenti tipi di intervento:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione;
- ampliamento;
- nuova edificazione;
- cambio di destinazione d’uso;
- ristrutturazione urbanistica;
2. Gli interventi sugli immobili vincolati, secondo quanto disposto dall'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., dovranno essere limitati al restauro e risanamento conservativo.
3. Gli immobili per i quali siano previsti topograficamente interventi conservativi devono attenersi alle prescrizioni contenute nel presente titolo, a prescindere dalla zona urbanistica nella quale ricadono.
4. Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, l'Amministrazione Comunale potrà imporre la formazione di porticati e percorsi pedonali di uso pubblico.
5. I tipi di intervento sono dettagliatamente descritti nelle singole zone in maniera esaustiva e con riferimento alle codifiche riportate nel presente articolo; sono pertanto esplicitamente esclusi gli interventi non descritti, fatto salvo gli interventi introdotti con nuovi dispositivi normativi regionali e nazionali.