Art. 17      Definizione dei tipi di intervento

1.      Con riferimento specifico alle singole aree, la presente norma individua i seguenti tipi di intervento:

-         manutenzione ordinaria;

-         manutenzione straordinaria;

-         restauro e risanamento conservativo;

-         ristrutturazione edilizia;

-         demolizione e ricostruzione;

-         ampliamento;

-         nuova edificazione;

-         cambio di destinazione d’uso;

-         ristrutturazione urbanistica;

2.      Gli interventi sugli immobili vincolati, secondo quanto disposto dall'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., dovranno essere limitati al restauro e risanamento conservativo.

3.      Gli immobili per i quali siano previsti topograficamente interventi conservativi devono attenersi alle prescrizioni contenute nel presente titolo, a prescindere dalla zona urbanistica nella quale ricadono.

4.      Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, l'Amministrazione Comunale potrà imporre la formazione di porticati e percorsi pedonali di uso pubblico.

5.      I tipi di intervento sono dettagliatamente descritti nelle singole zone in maniera esaustiva e con riferimento alle codifiche riportate nel presente articolo; sono pertanto esplicitamente esclusi gli interventi non descritti, fatto salvo gli interventi introdotti con nuovi dispositivi normativi regionali e nazionali.