1. Gli
interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..
Genericamente che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali,
né modifiche alle strutture ed all'organismo edilizio.
2. Il tipo di intervento prevede:
- riparazione, pulitura e tinteggiatura degli infissi esterni; è pure ammessa la sostituzione dei serramenti purché siano costruiti con la medesima foggia e con gli stessi materiali ovvero ripristinando i caratteri originari più significativi tra quelli storicamente consolidati;
- riparazione e tinteggiatura degli intonaci e degli altri elementi esterni dei fabbricati;
- riparazione dei tetti, senza la sostituzione della qualità del materiale di copertura, ma compresa la sostituzione della piccola orditura; riparazione e sostituzione di gronde e pluviali;
- riparazione di pavimentazioni, gradinate e altre sistemazioni esterne.