Art. 18      Manutenzione ordinaria

1.      Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.. Genericamente che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alle strutture ed all'organismo edilizio.

2.   Il tipo di intervento prevede:

-         riparazione, pulitura e tinteggiatura degli infissi esterni; è pure ammessa la sostituzione dei serramenti purché siano costruiti con la medesima foggia e con gli stessi materiali ovvero ripristinando i caratteri originari più significativi tra quelli storicamente consolidati;

-         riparazione e tinteggiatura degli intonaci e degli altri elementi esterni dei fabbricati;

-         riparazione dei tetti, senza la sostituzione della qualità del materiale di copertura, ma compresa la sostituzione della piccola orditura; riparazione e sostituzione di gronde e pluviali;

-         riparazione di pavimentazioni, gradinate e altre sistemazioni esterne.